Fisco

Vendita anticipata e costruzione: resta il bonus prima casa

di Salvina Morina e Tonino Morina

Il Fisco si ravvede e amplia i benefici “prima casa”. L’agevolazione per l’acquisto della prima casa non si “perde” nel caso di vendita effettuata prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell’acquisto, se il contribuente costruisce su un proprio terreno un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione della precedente casa.

Sono queste le nuove indicazioni dell’agenzia delle Entrate, contenute nella risoluzione 13/E del 26 gennaio 2017, che, rivedendo precedenti chiarimenti, si adegua ai principi espressi dai giudici di legittimità.

Per la Cassazione, per impedire la decadenza dell’agevolazione “prima casa”, ciò che rileva è l’edificazione di un immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione infraquinquennale del precedente immobile.

Per conservare i benefici fiscali, il contribuente, entro un anno dall’alienazione del primo immobile per il quale ne aveva usufruito, deve realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando concreta attuazione al proposito di avervi effettivamente la propria abitazione principale (sentenza n. 24253 del 27 novembre 2015).

Questi principi sono stati ribaditi ulteriormente nelle sentenze della Suprema Corte n. 18214 del 16 settembre 2016 e n. 13550 del 1° luglio 2016, nelle quali la Corte di Cassazione ha affermato che «deve ritenersi che abbia soddisfatto l’onere di legge il contribuente che, entro un anno dall’alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale. E ciò a prescindere dall’epoca di acquisto di detto terreno».

Sulla base del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l’agenzia delle Entrate ritiene che nel caso in cui venga alienato l’immobile acquistato con i benefici prima casa, la costruzione di un immobile ad uso abitativo, classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione, su un terreno di cui era proprietario il contribuente al momento dell’alienazione dell’immobile agevolato, evita la decadenza dal beneficio fiscale. Al riguardo, si ricorda che i benefici fiscali sulla prima casa spettano a condizione che si tratti di casa di categoria catastale classificata o classificabile nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: A/1 - abitazioni di tipo signorile; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

Nella stessa risoluzione, l’agenzia delle Entrate, intende mettere lo stop alle liti in corso, invitando gli uffici a riesaminare le controversie pendenti in materia e, se l’attività non è conforme ai principi espressi dalla Cassazione, gli stessi uffici devono abbandonare la pretesa tributaria, se non sono sostenibili altre questioni.

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