L'esperto rispondeFisco

I benefici proseguono se non muta la residenza

Marco Zandonà

La domanda

Sono proprietario di una casa presso la quale ho la residenza; per l'acquisto ho beneficiato delle agevolazioni prima casa e ho stipulato il relativo mutuo. Per motivi di lavoro sono fuori casa tutta la settimana; per recuperare un pò di spese, vorrei ospitare a titolo gratuito due amici fidati, che mi pagherebbero le bollette in cambio dell'ospitalità.Vorrei sapere se è possibile, se devo per forza fare un contratto di comodato d'uso gratuito (ha un costo) o può bastare anche una scrittura privata. Ovviamente il tutto senza perdere le agevolazioni prima casa.

È bene distinguere tra le due specifiche agevolazioni di cui si fruisce. L’agevolazione sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali (o Iva) per l’acquisto della "prima casa" (n.21, Tabella A, Parte II, Dpr 633/72 o articolo 1 Tariffa, Dpr 131/1986), cioè Iva al 4% e registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, ovvero, se si tratta di acquisto non da impresa, imposta di registro al 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna) si conservano anche se la casa è concessa in comodato o affittata con regolare contratto debitamente registrato. In merito, l’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile solo se:- le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false (dichiarazioni inerenti il non possesso di altra abitazione nel comune e non possesso in Italia di altra abitazione acquistata con i benefici prima casa);- non trasferisce la residenza nel comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi;- vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Per quanto attiene la detrazione, pari al 19% degli interessi passivi pagati nell’anno, in relazione al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, nel limite complessivo di 4.000 euro da suddividere tra tutti i contitolari del mutuo e titolari del diritto di proprietà (articolo 15 del Dpr 917/1986), la stessa spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo). Per fruire della detrazione sugli interessi passivi, la residenza deve essere trasferita nell’immobile entro un anno dall’acquisto. In questo caso, pertanto, se trasferisse la residenza in altra abitazione il diritto alla detrazione degli interessi passivi verrebbe meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari; pertanto, se trasferisse la residenza per motivi di lavori il diritto si manterrebbe). Viceversa, in presenza di un semplice comodato senza trasferimento di residenza da parte del proprietario, il diritto alla detrazione degli interessi passivi si conserva. Infine, se la casa è concessa in comodato a soggetti non familiari viene meno l’esclusione Imu/Tasi prevista per l’abitazione principale (articolo 13, Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214).

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