Fisco

Ecobonus, la proroga premia i lavori nel condominio

Dario Aquaro

La legge di Bilancio 2017 , legge 232/2016, all’articolo 1, comma 2, ha prorogato la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, apportando modifiche che in alcuni casi potenziano ed estendono il bonus fiscale. I tempi della proroga e le percentuali di detrazione offerta variano a seconda che l’intervento di risparmio energetico agevolato riguardi la singola unità immobiliare oppure le parti comuni degli edifici condominiali (o tutte le unità del singolo condominio). Nel primo caso, la misura del 65% viene confermata fino al 31 dicembre 2017; mentre nel secondo, la proroga arriva fino al 31 dicembre 2021. Ma non è tutto.

Interventi e “sconti”

L’ecobonus del 65% continua a valere per determinate categorie di lavori, con massimi di “sconto” differenti: riqualificazione globale di edifici (100mila euro); interventi su pareti, tetti, solai (60mila euro); sostituzione o modifica di serramenti e infissi (60mila euro); installazione di pannelli solari termici (60mila euro); sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici (30mila euro); sostituzione di scaldacqua con quelli a pompa di calore (30mila euro); installazione di schermature solari (60mila euro); sostituzione di impianti di riscaldamento (o nuova installazione) con generatori a biomassa (30mila euro); installazione di dispositivi multimediali per controllare da remoto gli impianti (nessun valore massimo di detrazione).

Le novità in condominio

Per la riqualificazione di parti comuni condominiali si può però beneficiare di una percentuale di detrazione più elevata. Se l’eventuale intervento sull’involucro incide per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, l’agevolazione diventa infatti pari al 70% della spesa; e può salire al 75% se le opere sono finalizzate a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, e conseguono almeno la qualità media ex Dm 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica). Ai condomini viene dunque offerto un orizzonte quinquennale (fino al 2021) utile a programmare i lavori, preparare i progetti, raccogliere i preventivi e avviare il cantiere; ma anche la possibilità di fruire di un maggior beneficio. Oltretutto, si prova a superare lo scoglio dei proprietari con bassi redditi (incapienti), perché è previsto che per le opere agevolate al 70 e 75% i beneficiari possano cedere il proprio credito d’imposta ai fornitori che hanno eseguito i lavori o anche ad altri privati «con la facoltà di successiva cessione del credito» (sono esclusi istituti di credito e intermediari finanziari; le modalità saranno definite entro il 1° marzo 2017 da un provvedimento del direttore delle Entrate).

In quest’ultimo caso (70 e 75%), le detrazioni «sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità̀ immobiliari che compongono l’edificio». Così recita la norma, lasciando però aperte alcune questioni interpretative che dovranno essere presto chiarite dalle Entrate. Ad esempio se la spesa riferita alle singole unità possa essere superiore a 40mila euro, fermo restando il rispetto del totale.

Iter invariato

Per il resto, le regole dell’ecobonus non cambiano. La riduzione dall’Irpef o dall’Ires viene sempre ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Così come è invariato l’iter per ottenere la detrazione, che – oltre al pagamento con bonifico “parlante” e al vincolo di osservare determinati requisiti tecnici (dettati dal “decreto edifici”, Dm 19 febbraio 2007) – include l’invio della documentazione all’Enea.

Si ricorda inoltre che per gli interventi sulle parti comuni di un edificio residenziale, eseguiti da un cosiddetto “condominio minimo” (cioè composto da non più di otto condòmini), non è̀ più necessario che il condominio comunichi un proprio codice fiscale (circolare 3/E/2016): può essere usato (nel 730 o in Unico) il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico “parlante”.

L’invio dei dati all’Enea

Quanto all’Enea, l’invio dei documenti va eseguito entro 90 giorni dalla fine dei lavori, cioè dal collaudo delle opere, compilando la scheda descrittiva degli interventi e – dove previsto – l’attestato di qualificazione energetica. Quest’ultimo è necessario per i lavori di riqualificazione energetica globale degli edifici, di coibentazione (“cappotto”) e di sostituzione di infissi su parti condominiali: le stesse opere per cui è obbligatorio ottenere, ma non inviare, l’Ape (attestato di prestazione energetica).

L’attestato di qualificazione energetica (distinto quindi dall’Ape) comprende i dati relativi all’efficienza dell’edificio post-intervento, secondo lo schema dell’allegato A del “decreto edifici”, e deve essere firmato e timbrato da un professionista abilitato la cui parcella è comunque detraibile.

Ma i “tecnici” sono ora anche chiamati ad asseverare le condizioni previste per i maxi-sconti del 70 e 75%: vale a dire il fatto che i lavori sull’involucro incidano su più del 25% della superficie disperdente lorda o che l’intervento migliori le prestazioni secondo i valori medi del Dm 26 giugno 2015. Si tratta di condizioni che potranno essere verificate dall’Enea con controlli anche a campione, e che se non risultano vere comportano la decadenza del beneficio.

Per gli interventi nei quali l’attestato di qualificazione energetica non è invece contemplato, gli utenti possono procedere con il “fai-da-te” nell’iter di trasmissione (per qualsiasi approfondimento è disponibile il sito acs.enea.it).

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