Fisco

Aggiornata la tabella per il calcolo dell’usufrutto

di Angelo Busani

Il “prospetto dei coefficienti” per il calcolo del valore del diritto di usufrutto vitalizio, allegato al Dpr 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro), è stato rielaborato con il Dm Economia 23 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta del 31 dicembre 2016.

Per “usufrutto vitalizio” si intende il diritto reale di utilizzare un dato bene e conseguirne gli eventuali frutti per la durata di tutta la vita del titolare del diritto . La rielaborazione del “prospetto” consegue al dimezzamento (dallo 0,2 allo 0,1%) dell’interesse legale (articolo 1284, Codice civile), disposto con Dm Economia del 7 dicembre 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre).

Il “prospetto” è l’unico documento che, nel nostro ordinamento, fornisce una formula di calcolo mediante la quale, partendo dal valore della piena proprietà di un bene, si ottiene il valore dell’usufrutto vitalizio costituito su quello stesso bene (e il corrispondente valore della nuda proprietà, e cioè del diritto di proprietà gravato dal diritto di usufrutto). Nonostante sia dettato nel perimetro delle imposte indirette, il “prospetto” riverbera i suoi effetti oltre tale ambito: e non solo rileva nel campo delle imposte sui redditi (se un 65enne cede, riservandosi l’usufrutto, una quota del 28% di una Srl, è come se vendesse una quota di piena proprietà del 14%), ma anche in campo civilistico. Trattandosi dell’unico documento “ufficiale” di cui si dispone, è inevitabile farvi riferimento (anche se non si tratta di un rilievo vincolante) tutte le volte in cui vi sia da attribuire il valore a un usufrutto o alla corrispondente nuda proprietà (si pensi a una lite divisionale o alla ripartizione del prezzo di una compravendita di un bene sul quale sia impresso un usufrutto). La formula di calcolo contenuta nel “prospetto” è da molti anni adattata dal ministero dell’Economia in corrispondenza matematica con la variazione dell’interesse legale, senza tener conto dell’andamento demografico; ma, essendo noto che le aspettative di vita sono molto variate negli ultimi decenni, forse sarebbe opportuno un adattamento non solo matematico.

Il “prospetto” attribuisce all’usufrutto tanto più valore quanto più è giovane l’usufruttuario (in quanto l’usufrutto si estingue con la morte di costui), e ciò in base alle maggiori probabilità di esistenza in vita di una persona giovane rispetto a una persona di età più avanzata. Il pareggio del valore tra usufrutto vitalizio e nuda proprietà si ha quando l’usufruttuario abbia un’età compresa tra 64 e 66 anni: in tal caso, dato un bene la cui piena proprietà vale 160, il distacco dell’usufrutto vitalizio su quel bene vale 80 e 80 vale la complementare nuda proprietà.

La tabella (per vederela cliccare qui) costituisce lo sviluppo del “prospetto”, per facilitarne l’utilizzo. Ad esempio, il “prospetto” attribuisce il coefficiente 400 all’usufrutto vitalizio a favore di un soggetto 70enne. Dato che il calcolo del valore dell’usufrutto si effettua (in base alla legge di registro) applicando al valore della piena proprietà (in ipotesi 1.400) il saggio dell’interesse legale e moltiplicando, a sua volta, il valore così ottenuto, per il coefficiente di cui al “prospetto”, se ne ha che: 1.400 x 0,1% x 400 = 560. E dato che (1.400 – 560 =) 840 è il valore della nuda proprietà, risulta che, in questo caso (come indicato nella tabella) il valore dell’usufrutto vitalizio è pari al 40% del valore della piena proprietà e il valore della nuda proprietà è pari al complementare 60 per cento.

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