L'esperto rispondeFisco

No al doppio bonus mobili sulla stessa casa

Marco Zandonà

La domanda

Io e mia moglie vorremmo beneficiare, per lo stesso immobile, sia dell’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 2, del Dl n. 63 del 2013, sia dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 75 della legge n.208/2015, avendo, per entrambe le agevolazioni, i requisiti di legge. Nella circolare n. 7/2016, l’agenzia delle Entrate, non fornendo alcun riferimento normativo, interpreta la norma, scrivendo che non è possibile cumulare, per lo stesso immobile, le due agevolazioni, anche se riferite ad acquisti diversi. L’articolo 1, comma 75 della legge n. 208/2015 specifica solamente che: «Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74». La norma non fa riferimento, in nessuna parte, alla “non cumulabilità” sullo stesso immobile, ma parla genericamente di non cumulabilità tra le due agevolazioni (ad esempio, la caldaia a condensazione beneficerà o del 50% o del 65%). È possibile fruire di entrambe le agevolazioni?

La risposta è negativa. Per espressa previsione normativa, i due bonus mobili non sono cumulabili. L’articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015, estende a tutto il 2016 il termine d’applicazione della detrazione Irpef “potenziata” al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (ma nella bozza del Ddl di Bilancio per il 2017 sarebbe annunciata una proroga). Viene, altresì, prorogata la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad abitazioni ristrutturate, riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, fino ad un importo massimo di 10.000 euro. La medesima legge (articolo 1, comma 75, legge 208/2015) introduce, per il 2016, un nuovo “bonus mobili” a favore delle giovani coppie che acquistano una “prima casa”, a condizione che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni d’età e che questi siano sposati o conviventi da almeno 3 anni. In particolare, viene attribuita una detrazione Irpef del 50% per le giovani coppie che acquistano, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, mobili destinati all’arredo della nuova abitazione “prima casa”, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. La stessa disposizione prevede che il beneficio, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, non è cumulabile con il “bonus mobili” ordinario, collegato agli interventi di ristrutturazione (circolare 7/E del 2016). Nella circolare, però, c’è un'apertura: è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Ad esempio, il cumulo sarebbe ammesso in capo allo stesso proprietario per l'arredo di una casa oggetto di ristrutturazione e per un'altra casa acquistata come abitazione principale. Viceversa, se sia acquista la casa e poi la si ristruttura, si può optare o per una o per l'altra detrazione.

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