No al doppio bonus mobili sulla stessa casa
La risposta è negativa. Per espressa previsione normativa, i due bonus mobili non sono cumulabili. L’articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015, estende a tutto il 2016 il termine d’applicazione della detrazione Irpef “potenziata” al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (ma nella bozza del Ddl di Bilancio per il 2017 sarebbe annunciata una proroga). Viene, altresì, prorogata la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad abitazioni ristrutturate, riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, fino ad un importo massimo di 10.000 euro. La medesima legge (articolo 1, comma 75, legge 208/2015) introduce, per il 2016, un nuovo “bonus mobili” a favore delle giovani coppie che acquistano una “prima casa”, a condizione che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni d’età e che questi siano sposati o conviventi da almeno 3 anni. In particolare, viene attribuita una detrazione Irpef del 50% per le giovani coppie che acquistano, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, mobili destinati all’arredo della nuova abitazione “prima casa”, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. La stessa disposizione prevede che il beneficio, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, non è cumulabile con il “bonus mobili” ordinario, collegato agli interventi di ristrutturazione (circolare 7/E del 2016). Nella circolare, però, c’è un'apertura: è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Ad esempio, il cumulo sarebbe ammesso in capo allo stesso proprietario per l'arredo di una casa oggetto di ristrutturazione e per un'altra casa acquistata come abitazione principale. Viceversa, se sia acquista la casa e poi la si ristruttura, si può optare o per una o per l'altra detrazione.
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