Fisco

Detrazione Irpef per gli affitti dei «fuori sede»: non basta essere studenti Erasmus

di Giuseppe Merlino

L'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del DPR 917/1986 (TUIR – Testo Unico delle imposte sui Redditi) riconosce una detrazione dall'imposta (irpef) lorda di un importo pari al 19 per cento dei canoni di locazione (se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo) derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.
Storia dell’agevolazione
Introdotta con la legge finanziaria del 2007 (Legge del 27/12/2006 n. 296, articolo 1), la norma limitava il beneficio fiscale agli studenti universitari (o meglio, ai genitori cui solitamente risultano fiscalmente a carico) “fuori sede” all'interno dei confini nazionali per i soli contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Con la legge finanziaria del 2008 (Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1) l'agevolazione fu estesa ad altri tipi di rapporto di locazione (contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, rette pagate a collegi universitari, ad enti per il diritto allo studio, ad organismi senza fini di lucro e cooperative).
Avendo escluso coloro che si recavano a studiare in una università al di fuori dei confini nazionali, nell'anno 2009, il nostro Paese è stato oggetto di una procedura di infrazione (la n° 2009/4117) da parte della Commissione europea per violazione del diritto comunitario, in quanto ha prodotto una disparità di trattamento tra studenti che frequentavano università con sede in Italia e quelli iscritti presso università con sede in uno Stato UE, violando così il principio di libera circolazione delle persone.
Per questo motivo, la Legge 15 dicembre 2011 n° 217/2011 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1), all'articolo 16 intitolato “Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede”, ha esteso (con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012)”alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite” la detrazione, già prevista per gli studenti universitari fuori sede in Italia, anche ai “canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo”.
Il programma Erasmus
Acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, l' ERASMUS (dal nome dell'umanista e teologo olandese, vissuto nel XV secolo, Erasmo da Rotterdam) è un programma di mobilità studentesca dell'Unione europea, avviato nel 1987.
Il programma comunitario di mobilità Erasmus è finalizzato a promuovere attività di cooperazione e di scambio tra le Università europee. Gli studenti che partecipano al programma di scambio possono seguire dei corsi (il periodo di studio varia in genere dai tre ai dodici mesi) in un'Università straniera senza costi aggiuntivi di iscrizione ed ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero. Il Programma Erasmus consente di vivere esperienze culturali all'estero, di conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore, di perfezionare la conoscenza di almeno un'altra lingua e di incontrare giovani di altri Paesi, partecipando così attivamente alla costruzione di un'Europa sempre più unita. I finanziamenti per studenti Erasmus rappresentano un incentivo per promuovere la mobilità internazionale, quindi non sono borse di studio che coprono tutte le spese, bensì sono da considerare come contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all'estero. L'ammontare del contributo comunitario erogato per ciascun anno accademico, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, dipende dal paese di destinazione. Gli studenti assegnatari di una borsa Erasmus non possono contestualmente ricevere altre borse finanziate dall'Unione Europea.
Dal 2014, il programma è stato inglobato nel più ampio (in quanto si rivolge anche a docenti, tirocinanti, lavoratori ed atleti) ERASMUS PLUS (Erasmus+) che sostituisce ed integra il programma comunitario LLP – Lifelong Learning Programme, che da oltre 25 anni permette a studenti, laureandi, dottorandi e specializzandi di vivere un'esperienza di studio e di tirocinio formativo presso una delle numerose università europee partner, con successivo riconoscimento dell'attività svolta anche nella propria carriera accademica.
Istituito con regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, l' “Erasmus+” è il programma unico dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020 e riunisce precedenti programmi nei diversi settori dell'istruzione (LLP, Gioventù in azione, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Adulink e il programma di cooperazione con i paesi industrializza-ti)basandosi su aree di attività (denominate “azioni”) ben definite.
In linea con la previsione della citata normativa comunitaria (che, per migliorare l'accesso al programma, invita gli Stati membri a garantire che le sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui, opportunamente adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante, siano esenti da imposte e oneri sociali) l'articolo 50, comma 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016) ha disposto l'esenzione dall'IRPEF delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni AFAM che partecipano al programma comunitario “Erasmus+”, nonché l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che le erogano (cfr. circolare n° 20 del 18/05/2016 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa).
Detrazione irpef per canoni di locazione e studenti erasmus
Il tenore letterale della norma agevolativa - articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del DPR 917/86 - consente di recuperare (riconoscendo una detrazione irpef del 19% per un importo non superiore a 2.633) parte delle spese per canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità o da atti di assegnazione in godimento stipulati dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.
Lo status di “studente Erasmus” (quale assegnatario della relativa borsa bandita dalla propria università di appartenenza) non è sufficiente a giustificare la fruizione del suddetto beneficio fiscale. Nella generalità dei casi, gli studenti vincitori di borsa restano ufficialmente iscritti all'università italiana di appartenenza e lo status Erasmus, a seguito di “partenariato” tra gli istituti universitari aderenti al programma, comporta: - l'esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l'Università di destinazione; - la possibilità di frequentare i corsi e i laboratori, di sostenere esami; - il diritto di usufruire dei servizi offerti dalle Università ospitanti (mense, biblioteche, internet etc.), nonché la copertura assicurativa all'interno dei locali delle Università partner.
Senza una certificato ufficiale d'iscrizione ad un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro UE o di uno dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) difficilmente un Caf si presterà ad indicare tra gli oneri detraibili la spesa sostenuta per i canoni d'affitto per l'alloggio all'estero, così come un ufficio dell'Agenzia delle Entrate riconoscerà il beneficio fiscale. A nulla servirà essere in possesso della documentazione utile a validare il proprio soggiorno all'estero(da chiedere all'università ospitante), quali il cosiddetto “certificate of stay” (che indica la data di arrivo e quella di partenza) e il “transcript of records” che certifica gli esami sostenuti e le altre attività formative svolte, con relativi crediti e voti.
Trattandosi di norma agevolativa che, al pari delle norme di esenzione, non è suscettibile d'interpretazione analogica o estensiva, la sopra citata lettera i-sexies non è applicabile agli “studenti Erasmus” che, se non sono in grado di produrre un certificato d'iscrizione presso l'università straniera ospitante, non possono beneficiare della relativa detrazione d'imposta a meno di future pronunce in tal senso da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il quadro generale
Per poter fruire della detrazione irpef ex articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del TUIR, qualsiasi studente universitario oltre il confine nazionale deve dimostrare che:
- è iscritto ad un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo;
- l'università è ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri;
- lui o il genitore cui è fiscalmente a carico (cfr. circolare n° 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 8.1) sia intestatario del contratto di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui è ubicato l'immobile

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