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Parti comuni, singole unità: i 96mila euro raddoppiano

Marco Zandonà

La domanda

Qual è il trattamento fiscale delle spese relative agli interventi edilizi su parti comuni a più unità immobiliari, con unico proprietario? In particolare, a quanto ammonta il relativo limite di spesa? E questo è autonomo e aggiuntivo rispetto a quello che compete alle unità immobiliari cui le parti comuni si riferiscono? Infine, si chiede quali dati andavano inseriti nel modello 730, nelle sezioni IIIA e IIIB con riferimento al seguente esempio di spese sostenute nel 2015 con detrazione al 50 per cento: 96.000 euro su una specifica unità immobiliare (per esempio, subalterno 1) e 25.000 euro sulle parti comuni (prive di proprio subalterno).

Nell’ipotesi di intervento che riguarda sia parti comuni che singole unità immobiliari, per interventi di manutenzione o ristrutturazione edilizia, il limite dei 96.000 euro si applica separatamente sia per i lavori sulle singole unità (96.000 euro calcolati su ciascuna abitazione) sia per gli interventi esterni all’edificio (le parti comuni esistono anche in assenza di condominio, cioè quando il proprietario è unico). In sostanza, nel caso di specie, il limite massimo di 96.000 euro per ciascuna abitazione raddoppia (96.000 per ciascuna abitazione più 96.000 per le parti comuni per ciascuna abitazione).Con riferimento all'esempio fatto dal lettore, in sede di modello 730/2016, nella sezione IIIA (righi da E41 a E44) andavano indicati l’anno di sostenimento delle spese, il numero della rata per il 2015, cioè "1", e l’importo della spesa complessiva sostenuta per i lavori interni all’abitazione (al massimo, 96.000 euro). Nella stessa sezione, poi, andava compilato un rigo autonomo anche per le parti comuni, indicando gli stessi dati, il codice fiscale del condomino e, come importo delle spese, 25mila euro. Nella sezione IIIB, invece, andavano indicati i dati catastali dell'abitazione, compreso il subalterno (dati rilevabili dal certificato catastale) e, in un rigo autonomo, i dati catastali dello stesso immobile (senza subalterno), barrando la colonna 2 del rigo specifico per il condominio. Si fa presente che la detrazione per le parti comuni spetta autonomamente solo se le abitazioni sono almeno due, anche se possedute da un unico proprietario, mentre, se l’abitazione è unica (monofamiliare), anche la detrazione è unica, in quanto non esistono parti comuni: in tal caso, dunque, è unico il limite complessivo di 96mila euro, e andava compilato solo un rigo, nelle due sezioni IIIA e IIIB della dichiarazione dei redditi.

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