Fisco

Efficienza energetica, come detrarre i costi sostenuti

di Donato Palombella


La normativa vigente
La direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) prevede il cosiddetto "pacchetto clima-energia 20-20-20". Gli Stati membri sono obbligati a fissare, come obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, un taglio delle emissioni di gas serra del 20%, accompagnato da un aumento del 20% dell'efficienza energetica da conseguire entro il 2020. In attuazione di tale direttiva, l'articolo 9, comma 5, del Dlgs 102 del 4 luglio 2014, per favorire il contenimento dei consumi energetici, impone a tutti gli edifici condominiali collegati ad una rete di teleriscaldamento o dotati di riscaldamento o raffreddamento centralizzato, ovvero di un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, di installare un termoregolatore e contabilizzazione del calore.
Se l'uso di tali apparati non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi, sarà necessario installare un sistema di termoregolazione e contabilizzatore del calore individuale che misuri il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare. In parole povere, sarà necessario installare, su ogni singolo radiatore, un sistema di termoregolazione e di contabilizzazione del calore individuale per la corretta misurazione dei consumi (come previsto dalla norma UNI EN 834) che, almeno sulla carta, dovrebbe permettere a ciascun condòmino un risparmio stimato tra il 10% e il 30% annuo. Tale obbligo, inizialmente previsto per il 1° agosto 2014, è ora fissato, salvo proroghe dell'ultimo minuto, al 31 dicembre 2016. Non sorprende, quindi, che nelle assemblee di molti condomini il problema sia già stato affrontato e che molti abbiano iniziato a metter mano alla calcolatrice per valutare la convenienza dell'operazione. E' ovvio che qualcuno si è chiesto se il costo dei relativi lavori può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi in quanto gli sgravi fiscali incidono notevolmente nel conto economico dell'operazione.

La ripartizione delle spese: chi consuma paga
L'articolo 9, comma 5, let. d) del Dlgs 102/2014 prevede che, nei condomìni dotati di impianto centralizzato, le spese relative al riscaldamento, raffrescamento degli ambienti nonché quelle per la produzione di acqua calda sanitaria siano ripartire "in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti." In sostanza, la norma prevede di abbandonare il sistema di ripartizione delle spese in relazione ai millesimi posseduti da ogni singolo condomino ovvero in funzione di una "quota fissa" e una "quota variabile" applicando, invece, il criterio "chi consuma paga" per cui i costi energetici sarebbero ripartiti in base all'utilizzo del servizio. Ciò si dovrebbe tradurre in un incentivo per ridurre gli sprechi. La norma, però, prevede un correttivo per cui stabilisce che "è fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà." In proposito occorre evidenziare che il decreto si riferisce alla "prima stagione termica successiva all'installazione dei contabilizzatori" e non alla stagione successiva all'entrata in vigore del decreto. Di conseguenza, la ripartizione secondo la norma UNI 10200 dovrà partire solo dopo l'avvenuta installazione dei riparitori di calore.

Il parere dell'Agenzia
Secondo l'Erario, le spese sostenute per la installazione del sistema di contabilizzazione del calore rientrano tra quelle ammesse in detrazione ma bisogna porre attenzione sulla tipologia di lavori eseguiti in quanto sarebbero possibili due alternative.
Potremmo avere, per esempio, l'ipotesi in cui i dispositivi di efficientamento energetico vengano installati in concomitanza con la realizzazione di interventi più "pesanti" che prevedano, per esempio, la sostituzione di impianti di climatizzazione già esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero l'installazione di pompe di calore ad alta efficienza. In questo caso, se i lavori prevedono anche la installazione dei contabilizzatori di calore, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 347, della legge 296/2006. In tale ipotesi, la detrazione sarà del 65% delle spese sostenute.
Nel caso in cui i dispositivi vengano installati a prescindere dalla realizzazione di un nuovo impianto ovvero senza che siano rispettati i parametri richiesti per gli interventi di riqualificazione (il che potrebbe accadere, per esempio, nel caso in cui non sia stata installata la caldaia a condensazione), la situazione cambia. In tale ipotesi, le spese saranno comunque detraibili ma, questa volta, si tratterà di costi sostenuti per il conseguimento di risparmio energetico. Di conseguenza, troverà applicazione l'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR, che prevede una detrazione (solo) del 50%.
La detrazione, quindi, sarà possibile in entrambi i casi ma occorre stabilire, in considerazione del caso concreto, se le opere rientrano negli interventi di efficientamento energetico, che godono, attualmente, di una detrazione del 65% ovvero negli interventi di ristrutturazione edilizia, che prevedono una detrazione del 50%.

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