Fisco

Nel vademecum delle Entrate tutte le novità sull'ecobonus 65%

dalla Redazione


L'Agenzia delle entrate ha aggiornato la guida sulla detrazione fiscale del 65% per le riqualificazioni energetiche degli edifici, anche alla luce del provvedimento dello scorso 22 marzo che disciplina la cessione della detrazione da parte dei condomini incapienti per interventi sulle parti comuni.
La legge di Stabilità 2016 ha previsto infatti, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella "no tax area" (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori.
I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).
Questa scelta può essere fatta solo per le spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con le modalità stabilite dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 2016:
- la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d'imposta 2015;
- il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condòmino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell'anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti;
- la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell'assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati;
- il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condòmino e, quindi, il fornitore potrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica.
In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il mod. F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia. La quota di credito non fruita nell'anno può essere riportata nei periodi d'imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso.
Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condòmino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che:
- il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l'apposito bonifico bancario o postale;
- il condominio comunichi telematicamente all'Agenzia delle Entrate una serie di dati, attraverso l'amministratore o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condòmino incaricato.
I dati da comunicare sono:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016;
- l'elenco dei bonifici effettuati;
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito;
- l'importo del credito ceduto da ciascun condòmino;
- il codice fiscale dei fornitori cui il credito è stato ceduto e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
La comunicazione va fatta utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2017.
Il condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell'avvenuto invio della comunicazione.

Scarica la guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico"

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