Permuta di garage e benefici fiscali
La permuta con il costruttore del box acquistato con la detrazione del 36% (oggi 50) con un box sempre di nuova costruzione più grande non è operazione contemplata dalla legge e pertanto le due operazioni vanno considerate separatamente ai fini del 50% (articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). La cessione del box all'impresa costruttrice comporta la perdita per il futuro del diritto alla detrazione per le rate residue non ancora detratte. Viceversa il diritto alla detrazione compete per l'acquisto del nuovo box (sempre di nuova costruzione e ceduto dall'impresa costruttrice e reso pertinenziale all'abitazione) in relazione alle spese di realizzazione attestate dall'impresa costruttrice. L'unico problema è che l'intero importo del box deve essere pagato con bonifico bancario o postale. Pertanto occorre che il costruttore restituisca l'importo di acquisto del primo box all'acquirente che poi effettua un bonifico pari all'importo di acquisto del secondo box e non solo per la differenza di prezzo tra il primo e il secondo box.