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Bonus prima casa e concessione in locazione con deduzione Irpef del 20%

di Marco Zandonà

La domanda

Nel 2015 un privato ha acquistato un immobile di nuova costruzione godendo delle agevolazioni come prima casa. E' possibile usufruire anche della nuova deduzione dal reddito complessivo del 20% ai sensi della L. 164/2014 Fino a 300.000 Euro nel caso egli concedesse (entro sei mesi dall'acquisto) la stessa abitazione in locazione al coniuge? Sono compatibili entrambe le agevolazioni?

Da L'Esperto Risponde

La risposta è negativa. L'art.21 del Dl 133/2014 (cd. “Decreto Sblocca-Italia”), convertito, con modificazioni, nella legge 164/2014 introduce un'agevolazione fiscale a favore di contribuenti, persone fisiche, che acquistano case in classe energetica elevata per destinarle alla locazione a canoni inferiori a quelli di mercato (canone concordato o speciale o convenzionato). L'agevolazione è riconosciuta ai soggetti Irpef, persone fisiche non esercenti attività d'impresa, che, nel quadriennio 2014-2017, acquistano immobili residenziali ad alta performance energetica di nuova costruzione, rimasti invenduti alla data del 12 novembre 2014, ovvero oggetto di interventi incisivi di recupero. Una volta acquistati, tali immobili devono essere destinati, entro i 6 mesi successivi alla compravendita, alla locazione a canoni ridotti per almeno 8 anni continuativi. Nello specifico, al contribuente vengono riconosciute due tipologie di agevolazioni, che si ritiene siano cumulabili fra loro: una deduzione dall'Irpef pari al 20% del prezzo dell'immobile, nel limite massimo di 300.000 euro. La deduzione massima sarà, quindi, pari a 60.000 euro e dovrà essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo (7.500 euro l'anno) dal periodo d'imposta in cui è concluso il contratto di locazione; una deduzione dall'Irpef degli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l'acquisto delle unità abitative oggetto dell'agevolazione. E' previsto espressamente che per fruire dell'agevolazione fiscale non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. In sostanza per fruire della deduzione da Irpef non è possibile acquistare la casa (sia con che senza i benefici fiscali per la prima casa, cioè Iva al 4% o registro al 2% anziché Iva al 10% o registro 9%) e poi locarla al coniuge.

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