Fisco

Il condominio non sfugge all’obbligo di operare le ritenute fiscali

di Nadia Parducci

Le ritenute su compensi corrisposti in dipendenza di appalto di opere e di servizi.
Il condominio in qualità di sostituto di imposta a partire dal 1° gennaio 2007, deve operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto, all'atto del pagamento, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio di impresa.
La ritenuta deve essere applicata anche:
•alle attività commerciali non esercitate abitualmente, qualificabili, sotto il profilo tributario, come redditi diversi.
•ai corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi resi da soggetti non residenti, qualora siano rilevanti nel territorio dello Stato. In particolare, la ritenuta deve essere operata sui corrispettivi pagati alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
La ritenuta colpisce le prestazioni relative ai contratti d'opera in generale e, in particolare, ai contratti che comportano l'assunzione, nei confronti del committente (il condominio), di un'obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o servizio, nonché l'assunzione diretta, da parte del prestatore d'opera, del rischio connesso all'attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Sono assoggettate a ritenuta del 4%, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di:
manutenzione degli impianti elettrici o idraulici
manutenzione di caldaie, ascensore, giardino, o piscina
manutenzione di apparecchi citofonici e video
manutenzione sistema antincendio
sistemi di sorveglianza
imbiancature
spurghi e disinfestazioni
servizi postali privati e pubblici
amministrazione condominiale resa da un'impresa
gestione della centrale termica (se riconducibile ad un contratto di servizio energia o calore).
Sono invece escluse dall'applicazione della ritenuta le prestazioni rese in applicazione di contratti di somministrazione, assicurazione, trasporto e deposito (quali erogazione di elettricità, gas e acqua o assicurazione globale del fabbricato, infortuni o per cause legali).
La ritenuta del 4% non si applica:
•sui corrispettivi pagati per forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene
•sui corrispettivi di prestazioni d'opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo, anche occasionale (per esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri) perché questi sono assoggettati alla ritenuta del 20%
•sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condomìni pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal decreto legge n. 78 del 2010 (pari, dal 1° gennaio 2015, all'8%).
La ritenuta del 4% non deve essere applicata sui corrispettivi delle prestazioni rese dalle persone fisiche che si avvalgono, nell'esercizio di una attività d'impresa, del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (contribuenti minimi e forfettari). Tale esonero, comunque, è subordinato all'acquisizione di una apposita dichiarazione da parte dell'amministratore di condominio, con la quale gli interessati attestano di essere in un regime agevolato e che pertanto il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.
La ritenuta d'acconto va versata entro il giorno 16 del mese successivo al mese in cui è stata pagata la fattura; se il termine cade di sabato o di giorno festivo, il versamento si considera tempestivamente effettuato se eseguito il primo giorno lavorativo successivo.
Per il versamento, effettuato tramite modello F24 intestato al condominio, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
•1019, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell'Irpef
•1020, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell'Ires.
Inoltre, con cadenza annuale, il sostituto d'imposta deve rilasciare all'interessato apposita certificazione da cui risultano le somme erogate e le ritenute applicate.

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