Fisco

Il quesito: detrazione ok per la casa (non affittata) della figlia

Marco Zandonà

La risposta è affermativa. La detrazione Irpef del 50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, affini fino al secondo grado), in quanto detentori del fabbricato medesimo. A questo riguardo, l’agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che:a) sussista la situazione di convivenza (provata, per esempio, dal certificato di stato di famiglia) fin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione;b) le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate al genitore non proprietario, nel caso di specie, e bonifici emessi da suo conto corrente).Nel caso descritto dal quesito, la figlia risiede con il genitore in un altro comune e una in casa diversa da quella ristrutturata. Se la casa della figlia è a disposizione del nucleo familiare (cioè, non risulta affittata a terzi), il genitore ha diritto in ogni caso alla detrazione per le spese da lui direttamente sostenute (bonifici da lui eseguiti e fatture a lui intestate).

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