Fisco

Il quesito: dal cambio di caldaia anche lo sconto per gli arredi

Marco Zandonà

Da Condominio24

Il 17 novembre 2014 e il 26 ottobre 2015, il proprietario di due appartamenti dati in locazione ha pagato con bonifico la sostituzione delle due caldaie. Si chiede conferma del fatto che il proprietario possa fruire del 50% e del bonus mobili fino a 10.000 euro per ogni appartamento. Inoltre, entro quale data devono essere acquistati i mobili? Infine, si chiede se i mobili devono tassativamente essere dislocati negli appartamenti in questione o anche presso altri appartenenti allo stesso proprietario.Da Condominio24

Risposta
Il bonus mobili (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015, si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, circolare 29/E del 2013), si rende applicabile anche in presenza di sostituzione di caldaia relativa a singola unità immobiliare (anche data in locazione) che fruisce della detrazione del 50%, sia come intervento di risparmio energetico, che come intervento di manutenzione straordinaria (e non ordinaria, in quanto la manutenzione ordinaria si ha in presenza di riparazione della caldaia e non di sostituzione). Nell’ipotesi di sostituzione di caldaia in due appartamenti diversi, anche se appartenenti allo stesso proprietario, la detrazione per i mobili (nei limiti di 10.000 euro per ciascun appartamento), compete separatamente per ciascuno dei due interventi. I mobili, che devono essere obbligatoriamente destinati ad arredare le abitazioni oggetto dell’intervento, possono essere acquistati anche dopo l’ultimazione dei lavori e sino al 31 dicembre 2016. Viceversa, è essenziale che la sostituzione della caldaia sia avvenuta non prima del 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del potenziamento al 50% (articolo 11 del Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 134/2012). In particolare, per quanto riguarda il momento di inizio degli interventi che costituiscono il presupposto per fruire anche della detrazione per i mobili, la circolare 29/E/2013 specifica che si deve trattare di lavori le cui spese sono sostenute dal 26 giugno 2012 ed agevolate con la detrazione Irpef potenziata al 50%. Nel caso di specie, i bonifici per la sostituzione delle caldaie sono stati effettuati nel 2014 e nel 2015, quindi nessun problema per poter fruire del bonus mobili, sempre a condizioni che gli stessi siano acquisiti entro il prossimo 31 dicembre 2016.

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