Fisco

Senza accatastamento il nuovo box non è agevolato

Marco Zandonà

Da Condominio24

Il caso riguarda l'acquisto di un box in corso di costruzione, accatastato in categoria F3, come pertinenza all'abitazione principale. Si chiede se è possibile fruire della detrazione del 50% in sede di acquisto (costo di costruzione attestato dall'impresa di costruzione) e/o per le spese che verranno sostenute a completamento del box dal proprietario a mezzo imprese terze.

Risposta
Nel caso di specie, l’immobile (box in corso di costruzione) è classificato nella categoria catastale denominata «F3 - unità in corso di costruzione», alla quale non viene associata alcuna rendita catastale. In altri termini, il fabbricato in corso di costruzione viene iscritto in catasto con la categoria F3, ma senza attribuzione di rendita in quanto l’immobile non si può ancora ritenere un fabbricato «abitabile o servibile all’uso cui è destinato». Come tale il 36%-50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) non è applicabile in quanto limitato agli interventi eseguiti su fabbricati già ultimati e accatastati prima dell’inizio del recupero (vedi guida al 36% su www.agenziaentrate.it). In sostanza, l’acquisto dell’edificio che poi sarà accatastato come box, anche se reso pertinenziale ad abitazione, non può fruire della detrazione del 50%. Viceversa, una volta accatastato come box (C6), la detrazione in sede di acquisto si applica senza problemi (50% delle spese di realizzazione attestate dall’impresa costruttrice) e tutti i lavori di sistemazione esterna possono essere definiti di manutenzione e come tali rientrare tra quelli cui si applica la detrazione del 50%, anche se di fatto si tratta di completamento dell’edificio.Le agevolazioni del 50%-65% sono state prorogate dalla legge di stabilità 2016 (n. 208/2015).

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