Fisco

Le ritenute su compensi corrisposti dal condominio per lavoro autonomo

di Nadia Parducci

Il condominio, quale sostituto di imposta, che corrisponde a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi, comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto Irpef. La ritenuta è da operarsi solo ed esclusivamente a carico dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (ad esempio sui corrispettivi erogati in favore di liberi professionisti come avvocato, geometra, ingegnere eccetera) e lavoro autonomo: restano esclusisi i redditi di impresa, da qualsiasi fonte provengano, purchè non derivino da un contratto d'opera o di appalto.
La ritenuta deve applicarsi anche nell'ipotesi in cui il compenso sia corrisposto ad una società tra professionisti i cui redditi costituiscono redditi di lavoro autonomo, così come precisato dalla Risoluzione n. 118/E/2002 dell'Agenzia delle Entrate.
Il sostituto d'imposta è a tutti gli effetti il condominio e non l'amministratore: questo vuol dire che ciascun proprietario è responsabile in solido con gli altri condomini dell'obbligazione fiscale con pretesa nei suoi confronti da parte del fisco in caso di mancato pagamento della ritenuta.
Chi procede materialmente ad operare la ritenuta è invece l'amministratore quale rappresentante legale del condominio. È utile ricordare e sottolineare che procedere alla ritenuta è un obbligo e non una facoltà e la ritenuta di acconto deve essere operata anche se non espressamente indicata nella fattura/ ricevuta fiscale rilasciata dal percipiente.
Costituiscono base imponibile su cui operare la ritenuta del 20%:
• Compensi in danaro o altri valori;
• Interessi per dilazioni e more;
• Indennità e risarcimenti;
• Rimborsi per spese addebitate al cliente;
• Rivalsa Inps.
Non costituiscono base imponibile:
• Bolli e diritti anticipati dal professionista;
• Iva;
• Contributi previdenziali di casse di previdenza professionali;
• Rimborsi per spese di rappresentanza fatturate direttamente al committente.
La ritenuta va versata, mediante modello F24 intestato al condominio, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata o doveva essere operata, utilizzando il codice tributo 1040. Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, il versamento si considera tempestivamente effettuato se eseguito il primo giorno lavorativo successivo.
Attenzione: le ritenute d'acconto si operano all'atto del pagamento.
Inoltre, va rilevato che dal 1998 il condominio ha assunto la qualità di sostituto d'imposta: ai sensi dell'art 23, comma 1, del Dpr 600/1973, è infatti tenuto al pagamento delle imposte sui redditi in luogo di altri soggetti con obbligo di rivalsa. In quanto tale il condominio è tenuto a importanti adempimenti fiscali:
• effettuare le ritenute di acconto sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi in ragione di rapporti professionali (es. lo stesso amministratore, avvocati, professionisti tecnici, ecc.), su compensi occasionali, sui compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti (es. portiere, giardiniere ecc.), sui compensi corrisposti in ragione di un contratto d'appalto di opere o di servizi ad imprese ed autonomi;
• versare all'Erario le ritenute operate;
• rilasciare le relative certificazioni;
• presentare la dichiarazione dei sostituti, modello 770.
L'assolvimento degli obblighi di ritenuta quale sostituto d'imposta competono a tutte le tipologie di condominio: condominio, supercondominio e condominio parziale.

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