Fisco

Per la detrazione sui lavori edilizi la fattura va intestata al «condominio minimo»

di Nadia Parducci

L'Agenzia delle Entrare, nella recente Risoluzione n. 74/E/2015 ,è tornata ad evidenziare alcuni importanti aspetti riguardanti la detrazione Irpef spettante per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di un “condominio minimo”.
In particolare, soffermandosi sulla documentazione relativa a dette spese (fatture e bonifici), l'Agenzia ribadisce che: «per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell'agevolazione è subordinata, fin dall'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (che ha introdotto la detrazione in esame), alla circostanza che sia il condominio ad essere intestatario delle fatture e ad eseguire, nella persona dell'amministratore o di uno dei condomini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale».
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate in esame ha chiarito che la detrazione IRPEF del 50% spetta comunque a patto che:
•i pagamenti siano stati eseguiti con la giusta procedura ai fini della fruizione del bonus ristrutturazioni, ovvero con il cosiddetto “bonifico parlante”;
•l'istituto bancario (o le Poste) abbia correttamente praticato la ritenuta dell'8% sulle somme accreditate (articolo 25 del Dl 78/2010);
•per il condominio minimo, per il quale non è previsto l'obbligo di nominare un amministratore, è stata richiesta l'attribuzione del codice fiscale.
Attenzione: tali chiarimenti, ancorché l'Agenzia delle Entrate non ne faccia menzione, possano essere riferiti anche alla fruizione della detrazione del 65% (fino al 31.12.2015) prevista per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica.
Nel caso non si sia provveduto tempestivamente a presentare la richiesta di codice fiscale del condominio minimo è possibile regolarizzare la propria posizione entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state sostenute le spese. La richiesta va presentata all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate tramite modello AA5/6, previo versamento, a nome del condominio, della sanzione minima di 103,29 euro, per omessa richiesta del codice fiscale. Va inoltre inviata una comunicazione in carta libera all'Agenzia delle Entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio specificando:
•le generalità e il codice fiscale;
•i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
•i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
•la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
•le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
In assenza di un amministratore (non obbligatorio fino a 8 condòmini), nella comunicazione vanno indicati anche i dati catastali identificativi dell'immobile condominiale.
Quindi è necessario per tutti i condòmini che vogliono usufruire delle detrazioni fiscali:
•presentare la dichiarazione dei redditi con:
oindicazione del codice fiscale del “condominio minimo” (per il mod. UNICO 2015 PF, colonna 3 dei righi da RP41 a RP47; per il mod. 730/2015, colonna 3 dei righi da E41 a E47);
obarratura della casella “Condominio” nella Sezione III-B del quadro RP/E, riservata all'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile oggetto degli interventi edilizi. In assenza di un amministratore non è richiesta la compilazione del quadro AC e, come sopra evidenziato, i dati catastali identificativi del “condominio minimo” devono essere riportati nella comunicazione da presentare all'Agenzia di cui al punto precedente.

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