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Recupero edilizio di immobile non abitativo ma destinato ad abitazione

di Marco Zandonà

La domanda

Con D.I.A. presentata nel 2008 abbiamo ottenuto l'autorizzazione a restaurare un antico edificio composto da 4 unità immobiliari con categoria catastale A/2 e 8 U.I. aventi categoria catastale C/2. Per 5 C/2 la D.I.A. chiede la trasformazione in A/2,modificando di poco i confini di 2 C/2 . Si è quindi richiesto la detrazione prima del 36% poi del 50% per le 4 abitazioni originarie e anche per i 5 C/2 per i quali era stata richiesta la destinazione abitativa, poiché la risoluzione 14/E dell'Agenzia delle Entrate e il giornale on line del fisco del 3 giugno 2014 avvalorano la possibilità di detrarre anche le spese sostenute per il restauro di immobili in origine non abitativi, purché la destinazione finale sia residenziale.
Nell' aprile 2014 è stata presentata la fine dei lavori e tutte le 9 unità immobiliare sono state accatastate come A/2(abitazioni). Il controllo effettuato questo anno dall'Agenzia delle entrate ha negato le detrazioni per i C/2.

Da L'Esperto Risponde

Con la Risoluzione n.14/E dell'8 febbraio 2005, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una specifica istanza di interpello avanzata da un contribuente, ha precisato l'applicazione del 36% (attuale 50% sino al prossimo 31 dicembre 2015, articolo 16 bis TUIR, DPR 917/86 e articolo 1, comma 47 della legge 190/2014, guida al 50% su www.agenziaentrate.it), per la ristrutturazione di un fienile che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto la destinazione d'uso abitativo, a condizione che nel provvedimento autorizzativo dell'intervento fosse risultato chiaramente il mutamento della destinazione. In particolare, l'Agenzia ha ammesso l'applicabilità del beneficio anche in questo caso in quanto, nella categoria di intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia (di cui alla lett.d dell'art.31 della legge 457/1978, ora trasfuso nell'art.3, comma 1, lett.d, D.P.R. 380/2001), possono ricomprendersi anche gli interventi di mutamento della destinazione d'uso di edifici (da fabbricato C/2, cioè deposito o magazzino in abitazione). Pertanto non dovrebbero esserci problemi per l'applicazione della detrazione anche con riferimento a tali fabbricati. Tuttavia sembra che l'intervento abbia comportato lo spostamento dei confini cioè un aumento della volumetria delle unità immobiliari preesistenti. In tal caso, come precisato nelle circolari n.21/E/2010 e nella Risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011, le agevolazioni non trovano applicazione. Sarà necessario pertanto contestare le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate dimostrando che la volumetria acquisita deriva dall'accorpamento di superficie di altra unità immobiliare già preesistente.

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