Cedolare secca e sublocazione di un giorno
Non si riscontrano presupposti giuridico operativi in base ai quali l'Amministrazione finanziaria possa intravedere in un rapporto di locazione di un immobile un espediente elusivo finalizzato a conseguire un indebito vantaggio fiscale attraverso l'aggiramento di norme tributarie, per il mero fatto che il relativo contratto venga stipulato fra genitore e figlia.
Neppure si configura da parte di quest'ultima l'esercizio di un'attività di natura commerciale, che presupponga l'assunzione della soggettività Iva, qualora la sublocazione dell'unità abitativa a terzi, limitata alla durata di pochi giorni, avvenga senza fornire alcun servizio accessorio alla stessa (sono da ritenersi irrilevanti a tale ultimo scopo le prestazioni accessorie effettuate nell'ambito di un ordinario rapporto locatizio, quale ad esempio la pulizia dei locali).In questa prospettata situazione i canoni da sublocazione verranno dichiarati ed assoggettati a tassazione come redditi diversi in base alla lettera h) articolo 67 Tuir e dichiarati al rigo RL10, quadro RL di Unico persone fisiche 2015. Compete la deduzione, a titolo di spese inerenti, dei canoni della locazione “principale” pagati alla madre (Circolare 55/E/2002).
Non ricorre l'obbligo della registrazione dei contratti di sublocazione qualora la loro durata non sia superiore a 30 giorni; il computo va effettuato distintamente in relazione a ciascun sublocatario (Circolare 26/E/2011 e 12/1998). Non è possibile invece applicare ai predetti contratti il regime della cedolare secca (Circolare 26 citata).