Fisco

Il quesito: minicondomìni, sanatoria per i codici fiscali assenti

Marco Zandonà

Risposta
Con la circolare 11/E/2014 è stato precisato che, nelle ipotesi di lavori di ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di un “condominio minimo”(meno di otto condòmini), per fruire della detrazione Irpef per le relative spese sostenute (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), i condòmini devono chiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti a nome del condominio stesso. A tal fine, i bonifici per il pagamento delle spese devono indicare sia il codice fiscale del condominio che quello del condomino che effettua il pagamento. Con la risoluzione 74/E/2015 del 27 agosto 2015, l’agenzia delle Entrate riconosce ora una possibile sanatoria per le spese sostenute nel 2014 in assenza di richiesta del codice fiscale da parte del “minicondominio”. In particolare, viene riconosciuta ugualmente l’agevolazione Irpef ai condòmini che hanno effettuato i pagamenti pro quota, senza l’indicazione del codice fiscale del condominio, a condizione che, entro il termine della dichiarazione dei redditi dell’anno 2014:- sia presentata all’Ufficio territoriale competente dell’agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio;- sia stata versata dal condominio (con il relativo codice fiscale attribuito), mediante F24, la sanzione di 103,29 euro, per omessa richiesta del codice fiscale;- il condominio invii una comunicazione in carta libera all’ufficio delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio, nella quale devono essere specificati le generalità e il codice fiscale di ciascun condomino, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati, da ciascun condomino, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi, le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendere riferite ai lavori effettuati sul condominio.Eseguita tale procedura, ogni condomino potrà inserire le spese sostenute nel periodo d’imposta 2014 nel modello Unico Pf 2015, che doveva essere presentato entro il 30 settembre 2015, o, se ha utilizzato il 730, nel modello 730 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015. La precisazione sembra avere portata innovativa a partire dal 2014. Infatti, per tale periodo viene fissata la procedura per non incorrere nella decadenza dai benefici fiscali, mentre per gli anni anteriori tale possibilità non viene prevista e, quindi, si deve intendere non necessaria proprio in quanto l’obbligo di codice fiscale, per i minicondomìni che fruiscono della detrazione, dev'essere considerato a portata innovativa per le spese sostenute a partire dal 2014 (altrimenti la sanatoria avrebbe dovuto riguardare tutti gli anni precedenti ancora accertabili).Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di spese antecedenti al 2014, la detrazione si intende applicata regolarmente (per le rate già detratte). Per le rate annuali ancora da detrarre, a partire dalla dichiarazione 2015, è consigliabile inserire in dichiarazione dei redditi almeno il codice fiscale del supercondominio.

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