Fisco

Il quesito: un'intimazione al venditore che «cela» i documenti per il bonus fiscale

Marco Zandonà

Risposta
Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 (si vedano l'articolo 1, comma 47, della legge 190/2014, e la guida al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it), prevede che - in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50 per cento - la detrazione non utilizzata in tutto o in parte sia trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Pertanto, il proprietario, all’atto della vendita del fabbricato oggetto dell’intervento, può optare, in sede di atto di vendita, per il mantenimento del diritto al 50% per le quote decennali residue. In caso di mancata opzione, come nel caso di specie, la detrazione si trasferisce in capo all’acquirente, cui il venditore deve fornire tutta l’idonea documentazione. In assenza di tale documentazione, l’acquirente non sarà in grado di esercitare il diritto in sede di dichiarazione dei redditi, ragion per cui egli dovrà chiederli al venditore formalmente, con la previsione di un'azione di risarcimento danni.

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