L'esperto rispondeFisco

La detrazione per recupero edilizio su parti comuni spetta anche per le unità non abitative

di Marco Zandonà

La domanda

Un soggetto è proprietario di una palazzina costituita dalle seguenti unità immobiliari: n. 3 cat. A/4, n. 1 cat. A/10 e n. 1 cat. B/5. Nel corso dell'anno 2014 il proprietario ha sostenuto spese relative a lavori edili di manutenzione straordinaria per il rifacimento del tetto. Considerato che la palazzina non è interamente costituita da unità abitative, si chiede quale sia il metodo corretto per individuare la quota di spesa che il proprietario può riportare ai fini della detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie (Legge 214/2011).

Da L'Esperto Risponde

Nell'ipotesi di lavori su parti comuni (rifacimento tetto) di edificio a destinazione mista (abitativa e non abitativa), come nel caso di specie, la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la Guida al 50%) compete per i millesimi di proprietà delle parti comuni sia per le unità abitative che per quelle a destinazione diversa, solo nell'ipotesi in cui l'edificio sia a prevalente destinazione abitativa (oltre il 50% destinato ad abitazione, circolari 57/E e 121/E del 1998). Viceversa, se l'edificio è a prevalente destinazione non abitativa la detrazione si applica comunque per i millesimi di proprietà delle parti comuni riferite alle sole abitazioni (circolari 121/E e 57/E del 1998). Il limite massimo detraibile è calcolato tenuto conto delle unità immobiliari agevolate (96.000 x 5 se a prevalente destinazione abitativa, ovvero x 3 se invece la superficie prevalente è a destinazione non abitativa).

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