Detrazione della spesa per la vetrata a protezione del montascale
Da L'Esperto Risponde
Sia l'installazione del montascale (anche ad uso esclusivo dell'invalido) sulle parti comuni dell'edifico (cioè esterno alla singola unità immobiliare) che la copertura di vetro (accessoria al montascale), fruiscono della detrazione del 50% come intervento di manutenzione straordinaria (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Tra l'altro, con la risoluzione 336/E del 2008, l'Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento a un suo precedente (risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008), inerente l'installazione nel cavedio condominiale di un ascensore il cui costo era stato sostenuto per l'intero ammontare da un unico condomino, riconoscendo0 il beneficio fiscale della detrazione (allora del 36%, per un tetto massimo di spesa di euro 48.000), con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione millesimale della tabella condominiale.
La differenza sostanziale, tuttavia, rispetto al caso di specie, sta nel fatto che, mentre l'ascensore diviene “oggetto di proprietà comune” e quindi è utile e utilizzabile per tutti i condomini, il montascale, cui fa riferimento la citata risoluzione del 2008, è prettamente necessario solo al soggetto istante in quanto mezzo d'ausilio per il portatore di handicap. Solo sussistendo le stesse condizioni anche nel caso di specie il singolo condomino ha diritto di godere del beneficio fiscale della detrazione nel limiti del 50%, per un tetto massimo di euro 96.000, delle spese integrali sostenute per i lavori inerenti il montascale e relativa copertura di vetro di interesse specifico del singolo proprietario. In conclusione, le spese possono essere interamente detraibili dal singolo condomino, a prescindere dalle quote millesimali, ma solo se effettivamente gli altri condomini non possono fruire dei conseguenti benefici inerenti l'esecuzione dei suddetti lavori. Se trattasi, invece, di abitazione unifamiliare, in ogni caso la spesa è interamente detraibile (per il 50% sino a €96.000) in favore del portatore di handicap. In presenza di contributo pubblico la detrazione è commisurata alle sole spese effettivamente rimaste a carico, cioè al netto del contributo.
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