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Accertamento sulle caratteristiche “di lusso” della casa già in corso nel 2014

di Marco Zandonà

La domanda

L'articolo 33 del Dlgs. n. 165/2014 definisce la casa di abitazione non di lusso ai fini Iva facendo riferimento alle categorie catastali. Alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare esplicativa n. 31/E del 30 dicembre 2014 riteniamo che detta norma debba valere anche per gli accertamenti in corso relativi agli atti di compravendita stipulati in anni passati, in quanto il Dm 2 agosto 1969 si intende superato.
Restiamo in attesa di vostra conferma.

Da L'Esperto Risponde

Per le cessioni effettuate dal 13 dicembre 2014, per “abitazione di lusso” ai fini Iva si intende l'unità immobiliare censita nelle categorie catastali A/1 – abitazioni di tipo signorile, A/8 – abitazioni in ville ed A/9 – castelli e palazzi di pregio. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30 dicembre 2014, n.31/E, che, nel fornire i primi chiarimenti sulle misure fiscali contenute nel Dlgs 175/2014 (cd. “Semplificazioni fiscali”), si sofferma, altresì, sulla nuova nozione di “abitazione di lusso”, rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 4% per la “prima casa”. L'articolo 33 del Dlgs “Semplificazioni fiscali” interviene, infatti, sulla definizione di “abitazione di lusso” ai fini Iva, allineandola con la definizione già in vigore nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro e dell'Imu. Ai sensi della previgente disciplina IVA (in vigore fino al 12 dicembre 2014), le cd. “abitazioni di lusso”, che non potevano essere vendute con aliquote Iva ridotte (4% applicabile nel caso in cui l'acquirente avesse i requisiti “prima casa” ovvero 10% nel caso di cessione di “abitazione non di lusso”), erano quelle definite dal Dm 2 agosto 1969. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. 31/E/2014: conferma che, dal 13 dicembre scorso, in caso di cessione di abitazioni in presenza dei requisiti “prima casa”, l'applicazione dell'Iva con l'aliquota ridotta del 4% è vincolata alla categoria catastale dell'immobile, mentre non assumono più alcun rilievo le caratteristiche “di lusso” definite dal Dm 2 agosto 1969. Pertanto, chiarisce la Cm 31/E/2014, in fase di rogito per fruire dell'applicabilità dell'aliquota Iva del 4% come “prima casa”, devono essere dichiarati: l'accatastamento dell'unità immobiliare nelle categorie cd. “non di lusso” che possono beneficiare del regime di favore (ossia nelle categorie A/2 – abitazioni di tipo civile; A/3 – abitazioni di tipo economico; A/4 – abitazioni di tipo popolare; A/5 – abitazioni di tipo ultra popolare; A/6 – abitazioni di tipo rurale; A/7 – abitazioni in villini; A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi); il possesso del cd. “requisiti prima casa” di cui alla nota II-bis, all'art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986. Come ribadito nella circolare 31/E, per le cessioni agli effetti dell'Iva, la nuova definizione non ha effetti retroattivi nemmeno ai fini dell'accertamento ma vale solo per le compravendite effettuate dal 13 dicembre 2014.

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