Impianto fotovoltaico, accatastamento sì o no?
Da L'Esperto Risponde
È corretta la Sua interpretazione di quanto indicato nella circolare n. 36 del 19 dicembre2013 dell'Agenzia delle Entrate, emessa dopo l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio.
Con la suddetta circolare, nell'ottica di una maggiore chiarezza, fermo restando l'obbligo di variazione catastale nel caso in cui l'impianto comporta l'incremento della originaria rendita di una percentuale pari o superiore al 15%, sono stati forniti alcuni parametri oggettivi per individuare i casi in cui non sussiste l'obbligo di accatastamento, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) e, precisamente, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
Il caso di esenzione che ricorre per la sua situazione è quello di cui al primo punto dell'elenco, indipendentemente da ogni altra verifica.