Restauro di case con uffici
In assenza di condominio, e di relativo codice fiscale, per fruire della detrazione del 50% (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 139 della legge 147/2013) su parti comuni è sufficiente che i pagamenti, con bonifico bancario o postale, vengano effettuati direttamente dai proprietari degli appartamenti ciascuno pro quota sulla base dell'atto di suddivisione delle spese da redigere in forma scritta (in assenza di tabella millesimale la ripartizione deve avvenire tenuto conto della percentuale di possesso dell'edifico, ivi compresi i locali a destinazione abitativa). Nei bonifici devono essere indicati i codici fiscali dei singoli proprietari e la partita IVA dell'impresa che esegue i lavori. Nella causale di versamento si può inserire: detrazione del 50% per manutenzione parti comuni di fabbricato abitativo. In alternativa è possibile che tutti gli adempimenti vengano eseguiti da uno dei condomini incaricato dagli altri (una sorta di amministratore pro tempore), ivi compresi i pagamenti con bonifico. In tal caso occorre comunque porre la massima attenzione agli importi imputabili a ciascuno dei comproprietari che deve rispettare la percentuale di possesso. per questo è preferibile la prima soluzione.