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Fattura a stabile Iacp costituito in condominio

di Marco Zandonà

La domanda

Un istituto autonomo case popolari (a oggi unico proprietario degli immobili) dal 01/01/2014 ha chiesto a gruppi di inquilini la costituzione formale del codominio con nomina di amministratore, richiesta di codice fiscale all'agenzia delle entrate ed apertura di conto corrente bancario. Nel corso del 2014 l'IACP comunque continua a dare in appalto i lavori di manutenzione su questi immobili e agli appaltatori ha chiesto di emettere le fatture per i lavori direttamente ai neocostituiti condomini utilizzando i loro codici fiscali.
Queste fatture emesse dagli appaltatori direttamente ai singoli condomini (utilizzando il codice fiscale di questi) è senza ritenuta del 4% perché a detta dell'IACP non va applicata perché gli immobili sono dell'istituto case popolari, che segue particolare disciplina.
Il fatto che la fattura viene fatta ad un condominio con codice fiscale non è elemento sufficiente per dover fare la ritenuta del 4%?

Da L'Esperto Risponde

La detrazione del 50% (articolo 16 bis TUIR 917/86 e articolo 1, comma 139, legge 147/2013, articolo 1, comma 42, Ddl Stabilità 2015, guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica anche per le spese sostenute sugli immobili residenziali di proprietà dello Iacp (per i soli lavori interni e le eventuali spese di manutenzione sostenute dagli assegnatari). Viceversa per le spese su parti comuni sostenute dallo Iacp la detrazione non si applica in quanto lo Iacp è un soggetto Ires mentre la detrazione vale solo per i soggetti Irpef. Se ovviamente le spese di manutenzione sono sostenute direttamente dagli assegnatari in ogni caso bisogna rispettare la divisione sulle base delle tabelle millesimali e gli adempimenti (pagamenti con bonifico) vengono eseguiti direttamente dall'amministratore e non dai singoli condomini. In sostanza le fatture devono essere intestate al condominio mentre i bonifici devono essere eseguiti dall'amministratore con il conto corrente del condominio e poi l'importo detraibile deve essere ripartito sulla base delle quote millesimali. La ritenuta del 4% deve in ogni caso essere effettuata (circolare 11/E del 2014). In ogni caso a meno che le case non sono state riscattate la procedura eseguita è anomala in quanto se proprietario è lo Iacp in genere non vi è una amministrazione condominiale distinta da quella diretta dello Iacp.

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