Nuova casa, la prestazione del geologo sconta l'Iva al 22%
Tutte le spese professionali, propedeutiche alla realizzazione dell’abitazione, ivi comprese le spese per la perizia geologica, anche in presenza dei requisiti prima casa, sono soggette all’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 22% e non a quella del 4%. In sostanza, fermo restando che l’attività di preparazione del cantiere (progetto, perizie, eventuali demolizioni sino all’inizio dei lavori di costruzione) è soggetta all’aliquota Iva ordinaria del 22%, la costruzione sconta l’aliquota del 4%. Infatti, il contratto di appalto per la costruzione della prima casa è soggetto all’aliquota del 4% in presenza dei requisiti prima casa (n.39 Tabella A, parte III, Dpr 633/72), cioè di non titolarità, esclusiva o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile; non titolarità, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, fruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. In caso di assenza dei requisiti, si applica l’aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 127 quaterdecies, Tabella A, parte III, Dpr 633/72.