L'esperto rispondeFisco

Il rogito può fermare il «passaggio» della detrazione

Marco Zandonà

La domanda

Ho stipulato un preliminare registrato e trascritto (tra privati) per l'acquisto di un immobile interessato da lavori di ristrutturazione. Il venditore si obbliga a terminare a proprie spese i lavori entro la stipula del rogito (la cui data è stata espressamente considerata come termine essenziale ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile). La proprietà si trasferirà al rogito.Per questi lavori, il venditore fruisce del bonus ristrutturazione; la detrazione residua del bonus non è stata mai negoziata in forma scritta; pertanto, io come acquirente ritengo di aver acquisito anche il diritto al bonus residuo. Vorrei avere conferma dell'esperto, sapere cioè se questa segue automaticamente l'immobile nel caso in cui le parti, al momento del rogito, non si trovano in accordo a riguardo, e quali possibili soluzioni si potrebbero prospettare considerato che la data del rogito è stata dichiarata termine essenziale.

Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 (articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it), prevede che in caso di vendita, o anche donazione, dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50% o del 65 per cento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Pertanto, il proprietario, all’atto del rogito notarile, può optare per il mantenimento del diritto al 50% per le quote decennali residue. Nel caso di specie, trattandosi di spese sostenute dal venditore, è necessario comunque optare per il diritto al mantenimento della detrazione in capo al venditore sia con riferimento alle spese sostenute ante preliminare che per quelle successive. In caso contrario, il diritto alla detrazione (spese ante e post preliminare) si trasferisce in capo all’acquirente. In conclusione, anche se nel preliminare di compravendita registrato e trascritto era indicato che il diritto alla detrazione per le spese ante preliminare restava in capo al venditore, tale clausola deve essere ripetuta nel rogito. Lo stesso vale per le spese sostenute dopo il preliminare: o il rogito contiene l’opzione, oppure il diritto alla detrazione compete all’acquirente.

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