Il rogito può fermare il «passaggio» della detrazione
Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 (articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it), prevede che in caso di vendita, o anche donazione, dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50% o del 65 per cento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Pertanto, il proprietario, all’atto del rogito notarile, può optare per il mantenimento del diritto al 50% per le quote decennali residue. Nel caso di specie, trattandosi di spese sostenute dal venditore, è necessario comunque optare per il diritto al mantenimento della detrazione in capo al venditore sia con riferimento alle spese sostenute ante preliminare che per quelle successive. In caso contrario, il diritto alla detrazione (spese ante e post preliminare) si trasferisce in capo all’acquirente. In conclusione, anche se nel preliminare di compravendita registrato e trascritto era indicato che il diritto alla detrazione per le spese ante preliminare restava in capo al venditore, tale clausola deve essere ripetuta nel rogito. Lo stesso vale per le spese sostenute dopo il preliminare: o il rogito contiene l’opzione, oppure il diritto alla detrazione compete all’acquirente.
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