Fisco

Il quesito: anche la Snc detrae le spese di manutenzione Se l'edificio è a prevalenza abitativa

Marco Zandonà

Da Condominio24

Una società in nome collettivo possiede un immobile strumentale, parte di un condominio a prevalente destinazione abitativa. Nel 2014 ha sostenuto spese per la manutenzione straordinaria del tetto del condominio (ovviamente per la quota millesimale). Si chiede se per tali spese i soci hanno diritto al beneficio della detrazione per ristrutturazioni edilizie oppure no.

Risposta
Trattandosi di una società di persone (in nome collettivo) e, quindi, di un soggetto Irpef, la risposta è affermativa. Nell’ipotesi di lavori su parti comuni di edificio (rifacimento tetto) a destinazione mista (abitativa e non abitativa), come nel caso di specie, la detrazione del 50%, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014 (si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) compete per i millesimi di proprietà delle parti comuni sia per le unità abitative che per quelle a destinazione diversa solo nell’ipotesi in cui l’edificio sia a prevalente destinazione abitativa (oltre il 50% destinato ad abitazione, circolari 57/E e 121/E del 1998) come nel caso del lettore. In tal caso, l’importo detraibile attribuibile alla Snc viene ripartito tra i soci sulla base delle quote di partecipazione alla società. Viceversa, se l’edificio è a prevalente destinazione non abitativa, la detrazione si applica comunque per i millesimi di proprietà delle parti comuni riferite alle sole abitazioni (circolari 121/E e 57/E del 1998).

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