Fisco

Il quesito: nuovo ascensore nel regime del 50%

Marco Zandonà

Da Condominio24

Nel 2014 ho acquistato per un fabbricato di 4 piani un nuovo impianto ascensore, il cui collaudo è ormai prossimo. Ho pagato con bonifico del giugno 2014 e, considerando l'intervento mirato alla riqualificazione energetica dell'intero edificio (come suggerito dall'azienda fornitrice) ho indicato in bonifico «detrazione per: articolo 1 ... legge 296/2006 e articolo 1, comma 139, della legge 147/2013», ciò al fine di poter fruire della detrazione per risparmio energetico nella misura del 65%.Vorrei sapere quali adempimenti eseguire (quali comunicazioni, notifiche) ed entro quali termini, al fine di poter cominciare a fruire delle quote annuali di detrazione già dalla prossima dichiarazione dei redditi per l'anno 2014.

Risposta
Nel caso di specie, non si rende applicabile la detrazione del 65% per interventi di risparmio energetico (l’installazione dell’ascensore non comporta un miglioramento della trasmittanza termica), ma solo quella del 50%, sempre a condizione che l’installazione avvenga su edifico residenziale (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Nel caso di specie, per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione Irpef del 50% nell’ipotesi in cui il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Questo il principale chiarimento dell’agenzia delle Entrate contenuto nella risoluzione n.55/E del 7 giugno 2012, in risposta ad un’istanza d’interpello relativa all’applicabilità della detrazione Irpef del “36%” per gli interventi di recupero edilizio. Sul tema, in ordine alle modalità operative di pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione, con la risoluzione 55/E/2012, l’agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento (circolare 24/E/2004 e risoluzione 300/E/2008), negando la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale qualora il bonifico bancario/postale sia carente dei requisiti richiesti dalla legge. La carenza dei suesposti requisiti nel bonifico bancario/postale, pregiudica, infatti, la possibilità alle banche e alle Poste italiane Spa di operare correttamente la ritenuta fiscale dell' 8 per cento. Nel caso di specie, siamo in presenza di errore nella causale, in quanto sono stati indicati lavori di efficientamento energetico che regolarmente fruiscono della detrazione. Tuttavia, la ritenuta del 4% (8% dal 2015) è stata regolarmente effettuata. In conclusione, il comportamento appare comunque sanabile e la detrazione si ritiene applicabile già a partire dalla dichiarazione dei redditi 2015, relativa al 2014. In caso di comminatoria di decadenza per errore nella causale (per aver indicato il 65% invece del 50%) occorrerà instaurare un contenzioso per dimostrare che comunque la ritenuta è stata effettuata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©