Fisco

Modello 770 per il condominio, trasmissione telematica entro il 31 luglio

di Nadia Parducci


Fonte: Consulente Immobiliare

In numerosi adempimenti fiscali il condominio svolge il ruolo di sostituto d'imposta. Ogni volta che corrisponde compensi in denaro o in natura, è tenuto a:
a. versare le relative ritenute d'acconto;
b. rilasciare la certificazione prevista;
c. presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).
L'obbligo di effettuare le ritenute si verifica quando siano corrisposte somme soggette alle ritenute fiscali di legge, come, per esempio, per:
- i redditi di lavoro dipendente, quali quelli dei portieri, addetti alle pulizie ecc.;
- i redditi di lavoro autonomo, quali quelli dell'amministratore del condominio o di altri lavoratori autonomi e/o professionisti (anche per prestazioni occasionali) a favore del condominio;
- le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate dalle imprese.
Finora il condominio ha denunciato al fisco il pagamento delle ritenute operate solo tramite l'utilizzo del modello 770.
Dal 2015, relativamente all'anno 2014, nasce un nuovo obbligo giuridico e fiscale per gli amministratori di condominio: la presentazione del nuovo modello di “certificazione unica” (CU). Tale documento sostituisce, oltre al vecchio modello CUD, anche la certificazione dei compensi di lavoro autonomo, sino a oggi emessa in forma libera su carta intestata dell'azienda. Il modello CU 2015 riguarda:
- redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- redditi da lavoro autonomo;
- provvigioni (anche occasionali o da vendite a domicilio assoggettate a ritenuta) e redditi diversi;
- indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di funzioni notarili o dell'attività sportiva di natura autonoma;
- tutte le relative ritenute d'acconto e le detrazioni effettuate.
Il nuovo modello CU doveva essere consegnato al sostituito entro il 28 febbraio e trasmesso, per via telematica, all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo scorso.

Modalità di presentazione
La dichiarazione modello 770/2015 deve essere presentata esclusivamente per via telematica e può essere trasmessa:
a. direttamente;
b. tramite intermediari abilitati.
Qualora il condominio predisponga la propria dichiarazione 770/2015 e decida di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato, deve obbligatoriamente utilizzare:
- il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a 20;
- il servizio telematico Internet (Fisconline), qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a 20.
Ogni condominio, in quanto sostituto d'imposta, deve ottenere la propria autorizzazione al servizio telematico su richiesta del proprio amministratore. Se l'amministratore è un soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale, può utilizzare l'abilitazione al servizio telematico Entratel in qualità di intermediario ed effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni riguardanti i condomini amministrati.
Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
I servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via internet all'indirizzo telematici.agenziaentrate.gov.it.
Attenzione - La dichiarazione modello 770/2015 deve essere presentata esclusivamente per via telematica: pertanto non è consentita la presentazione tramite banche convenzionate o uffici postali, né i soggetti momentaneamente all'estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

Termini di presentazione
La trasmissione telematica del modello 770/2015 deve essere effettuata entro il 31 luglio 2015.

Struttura del modello
La dichiarazione modello 770 deve indicare il luogo in cui si trova l'edificio condominiale e deve essere sottoscritta dall'amministratore in carica al momento in cui si presenta la relativa dichiarazione, oppure può essere presentata, in mancanza, da un condomino a ciò delegato.
La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: il modello 770 semplificato e il modello 770 ordinario.
Il modello 770 semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2014, nonché gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.
Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010, nonché i dati contributivi, previdenziali e assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2014 per il periodo d'imposta precedente.
Il modello 770 ordinario deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2014 o operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati (vedi allegato).
Il modello e le relative istruzioni sono scaricabili dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, oppure da quello del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it.

Tipo di dichiarazione
Dichiarazione correttiva nei termini - Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un modello 770/2015 semplificato o ordinario precedentemente presentato, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Dichiarazione integrativa - Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.
Presupposto per potere presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. In proposito si precisa che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.
In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione:
- nell'ipotesi di ravvedimento prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 472/1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggiore debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore debito d'imposta o di un minore credito.
Eventi eccezionali - La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali.

Casi particolari
Chi deve predisporre il modello 770, qualora non esista un amministratore di condominio?
In questo caso, il modello 770 può essere presentato da un qualunque condomino, citando il codice fiscale del condominio stesso. Sarà il condomino quindi ad applicare le ritenute alla fonte e effettuarne i relativi versamenti. Sempre il condomino dovrà presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta sia per le ritenute effettuate, sia per i contributi ed eventuali premi assicurativi.
Che cosa succede se, in un anno, si sono avvicendati due amministratori di condominio: è possibile che ciascuno presenti un modello 770 relativo ai percipienti da esso pagati, inoltrando quindi il condominio due 770 relativi al medesimo anno d'imposta?
Tanto l'obbligo di effettuare la ritenuta, quanto gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta e di certificazione delle ritenute effettuate gravano sul condominio in quanto tale e devono essere adempiuti dall'amministratore in carica pro tempore. È evidente che il modello 770 si riferisce al condominio (che è il soggetto dichiarante), mentre l'amministratore è solo il rappresentante firmatario della dichiarazione. Pertanto il modello non può che essere unico e va presentato dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale approvato.

Ravvedimento operoso
L'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, e successive modifiche, consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione in merito a violazioni commesse in sede di predisposizione e presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute dovute.
Con l'istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di ridurre al minimo le sanzioni applicate, sempre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti ecc.), delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

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