SPETTA L'AGEVOLAZIONE PER IL TERMOCONVETTORE
La detrazione del 50% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2015, nei limiti di 96.000 euro (articolo 16 bis del Tuir 917/86, articolo 1, comma 47, legge 190/2014), si rende applicabile anche per tutti gli interventi idonei a conseguire risparmio energetico a prescindere dalla presenza nell’immobile di un impianto di riscaldamento preesistente o di un semplice condizionatore. Pertanto, anche le spese per l’installazione di un nuovo termoconvettore a gas e per l’esecuzione dei relativi lavori accessori fruiscono della detrazione del 50% tenuto conto della maggiore efficienza energetica ottenuta con il nuovo impianto. In sostanza, mentre la detrazione del 65% sugli interventi di risparmio energetico non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto l'edificio non è fornito originariamente di un preesistente impianto di riscaldamento, la detrazione del 50% si applica in ogni caso, in quanto il requisito della preesistenza di un impianto di riscaldamento non è richiesto per fruire dei benefici fiscali.
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