PARTI COMUNI, 50% AI NEGOZI SE PREVALGONO LE ABITAZIONI
Nell’ipotesi di lavori su parti comuni di edificio a destinazione mista (abitativa e non abitativa), come nel caso in questione, la detrazione del 50 per cento - ex articoli 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e 1, comma 47, della legge 190/2014 - compete per i millesimi di proprietà delle parti comuni sia per le unità abitative che per quelle a destinazione diversa, solo nell’ipotesi in cui l’edificio sia a prevalente destinazione abitativa (oltre il 50% destinato ad abitazione, circolari 57/E e 121/E del 1998). Viceversa, sempre secondo le circolari citate, se l’edificio è a prevalente destinazione non abitativa, la detrazione si applica comunque per i millesimi di proprietà delle parti comuni riferite alle abitazioni. Pertanto, se il negozio è sito al piano terra di condominio a prevalente destinazione abitativa, non si presenta alcun problema per l’applicazione della detrazione per lavori di rifacimento del tetto, anche se il proprietario ha concesso il negozio stesso in comodato a una società di persone (di cui è socio).