LA TENDA PERGOLATO SENZA SCONTO PER I MOBILI
L’articolo 1, comma 47, lettera a della legge 190/2014 prevede, per tutto il 2015, l’estensione del 65% anche con riferimento all’acquisto e alla posa in opera di schermature solari (deve trattarsi degli impianti di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311), tra i quali rientrano le tende esterne, le chiusure oscuranti e i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con specifici requisiti di trasmittanza termica, comprese le pergotende (tenda pergolato; nell’apposito vademecum pubblicato dall’Enea sul sito www.enea.it sono precisate le tipologie delle schermature agevolate). La detrazione del 50% per i mobili ed elettrodomestici, invece, non si rende applicabile in quanto collegata solo agli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si applica la detrazione del 50% e non quella del 65%.A norma dell’articolo 1122 del Codice civile, il condomino può, nella sua proprietà, eseguire tutte le opere ritenute necessarie o semplicemente opportune che non rechino danno alle parti comuni, ovvero determinino pregiudizio alla statica, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’edificio. E, dunque, ove il regolamento – anche se assembleare – non richieda la previa autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, il condomino può dar corso alla installazione a proprie spese della pergotenda, nel rispetto del richiamato articolo 1122 del Codice civile.