L'esperto rispondeFisco

LA RIVENDITA ENTRO L'ANNO SENZA PAGARE SANZIONI

La domanda

Una coppia di conviventi ha acquistato, a luglio 2013, una casa (proprietà al 50%) fruendo delle agevolazioni sulla prima casa. Nel caso in cui si volesse vendere la casa senza riacquistarne un'altra entro 12 mesi, a quali costi/sanzioni andrebbero incontro? E se si decidesse di affittare l'appartamento, si perderebbero ugualmente le agevolazioni? Se si inviasse all'agenzia delle Entrate una lettera di rinuncia delle agevolazioni si eviterebbe la sanzione del 30%?

In caso di vendita entro i 5 anni dall'acquisto sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonchè una sanzione pari al 30% delle stesse imposte; e gli interessi di mora di cui al comma quattro dell'articolo 55 del Testo Unico, Dpr 26 aprile 1986 n. 131.L'agenzia delle Entrate ha dichiarato, con la risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012, che se, prima che sia trascorso un anno dalla rivendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni (periodo entro il quale è necessario, per non incorrere nella decadenza, riacquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale), il contribuente manifesta l’intenzione di non voler acquistare un’altra casa di abitazione, può chiedere, presentando un’istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto, la riliquidazione dell’imposta. In tal modo, non scatta alcuna sanzione: il contribuente dovrà versare la differenza tra l’imposta pagata all'atto dell’acquisto e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi.Se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di dodici mesi, senza acquistare un nuovo immobile o comunicare all’Agenzia l’intenzione di non voler più fruire dell’agevolazione, si verifica la decadenza del beneficio “prima casa” goduto al momentodel primo acquisto. In tal caso, egli ha comunque la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione delle sanzioni (sempreché la violazione non sia stata già constatata).In caso di affitto, non si perdono le agevolazioni "prima casa". Occorre però fare attenzione a non trasferire la residenza in altro Comune nei tre anni da quando l'immobile è stato acquistato o da quando la residenza è stata trasferita nel Comune in cui è ubicato l'immobile, perché si potrebbe decadere, secondo l'agenzia delle Entrate, dalle agevolazioni prima casa.

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