LA RIDUZIONE DI VOLUMETRIA PRECLUDE IL BONUS
Nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento o riduzione di volumetria, è esclusa l’applicabilità della detrazione del 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), Questi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011, che si è espressa a proposito dell’applicabilità delle detrazioni del 36%-50% in presenza di lavori di ristrutturazione e ampliamento, con o senza demolizione dell’edificio originario.In particolare, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, le agevolazioni citate competono «solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria dell’edificio preesistente»; diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, o riduzione di volumetria, le detrazioni non spettano, in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. In sostanza, mentre a livello urbanistico la riduzione di volumetria potrebbe rientrare nella ricostruzione fedele del fabbricato, ai fini fiscali le pronunce dell’agenzia delle Entrate negano le agevolazioni a tutti gli interventi sia di aumento che di riduzione di volumetria originariamente assentita.
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