LA RATA NON FRUITA SI PUÒ CHIEDERE A RIMBORSO
Non si riscontrano preclusioni alla possibilità di conseguire la detrazione delle rate successive alla prima (essendo stata omessa l’indicazione di quest’ultima nella pertinente dichiarazione) anche nelle ipotesi in cui le spese si riferiscano ad interventi per il risparmio energetico e non a quelle per i recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis Tuir. Inoltre,la prima rata non fruita in detrazione potrà essere chiesta a rimborso secondo le modalità previste dall’articolo 38 Dpr 602/73.
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