L'esperto rispondeFisco

LA RATA NON FRUITA SI PUÒ CHIEDERE A RIMBORSO

La domanda

Un cliente ha sostenuto nel 2013 spese per il risparmio energetico, con la detrazione 65%, ma non ha indicato il relativo importo nel quadro RP del modello Unico 2014, redditi 2013, e di conseguenza non ha portato in detrazione la quota spettante.Può, nella prossima dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, portare in detrazione la seconda quota della spesa sostenuta e non indicata nel 2013, come indica la circolare n.95 del 12 maggio 2000, per quanto riguarda le spese per il recupero del patrimonio edilizio?

Non si riscontrano preclusioni alla possibilità di conseguire la detrazione delle rate successive alla prima (essendo stata omessa l’indicazione di quest’ultima nella pertinente dichiarazione) anche nelle ipotesi in cui le spese si riferiscano ad interventi per il risparmio energetico e non a quelle per i recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis Tuir. Inoltre,la prima rata non fruita in detrazione potrà essere chiesta a rimborso secondo le modalità previste dall’articolo 38 Dpr 602/73.

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