LA CORRETTA INDICAZIONE DELLA CAUSALE NEL BONIFICO
Per fruire della detrazione del 55%/65% per interventi di risparmio energetico, l’indicazione del riferimento normativo è essenziale anche per consentire l’effettuazione della ritenuta dell’8% (sino al 31 dicembre 2014 era al 4%) sui bonifici (articolo 16 bis del Tuir 917/86 e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Resta fermo che, nell’ipotesi in cui la causale del bonifico sia carente del riferimento normativo, il pagamento deve essere ripetuto, in quanto la mancanza di tale dato non consente alla banca di effettuare la predetta ritenuta. Come casuale l’esatta dicitura è: detrazione del 55%-65%, articolo 1 - legge 27 dicembre 2006 n. 296, commi 344, 345, 346, 347. Articolo 1, comma 47-48 legge 190/2014 (e non legge 214/2011 che ha prorogato la legge istitutiva). Comunque, anche l’indicazione delle leggi di proroga, come nel caso di specie) deve ritenersi possibile.
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