LA CONVIVENZA PER I LAVORI SULLA CASA DEL FIGLIO
Nel caso esposto, è necessario che i due ragazzi convivano con i loro genitori anche in abitazione diversa da quella oggetto dell’intervento. La detrazione Irpef del 50%, ai sensi dell’articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/86 e dell’articolo 1, comma 40, legge 190/2014, guida al 50% su www.agenzia entrate.it) si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, come i figli e affine sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricati medesimo. A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione n.184/E 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (ad esempio, documentata da un certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate ai genitori, nel caso di specie, e bonifici emessi da conto corrente dei genitori intestatari delle fatture). Nel caso di specie, i figli sono conviventi con i genitori e quindi la detrazione può trovare applicazione senza problemi anche se i lavori riguardano un’altra abitazione posseduta dai figli. L’abilitazione urbanistica all’esecuzione dei lavori deve essere rilasciata a nome del proprietario del fabbricato, anche se poi le spese sono sostenute dai genitori.
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