L'esperto rispondeFisco

L'OPZIONE PER CONSERVARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

La domanda

Mio padre, nel 2013 mi ha donato un immobile, sul quale ho effettuato la sostituzione degli infissi esterni, beneficiando, pro quota annua, delle detrazioni fiscali. A fine 2014, dovendo vendere questo immobile (e non potendo farlo con facilità, causa mutuo negato dalle banche al promissario acquirente, in ragione del fatto che si trattava di immobile proveniente da donazione), ho dovuto procedere ad un atto di risoluzione della donazione. In questo modo, il bene è tornato ab origine nella proprietà dei miei genitori e loro hanno potuto poi vendere l'immobile in questione.In via prudenziale, abbiamo fatto inserire nel rogito la previsione secondo cui delle detrazioni per i lavori di sostituzione degli infissi sull'immobile avrebbero continuato a beneficiare i miei genitori. Questo per evitare di perdere il diritto alla detrazione tout court. Il dubbio è: che cosa è più corretto fare dal punto di vista fiscale?

Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 16 bis del Tuir 917/86 prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 36%-50% (articolo 16 bis, Tuir 917/86 e articolo 1, comma 139 della legge 147/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it) la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. L’opzione per il diritto al mantenimento dei benefici fiscali in capo al venditore va effettuata direttamente nel rogito di trasferimento del bene. In caso contrario, il diritto si trasferisce all’acquirente cui il venditore deve fornire tutta la documentazione. Le stesse regole valgono in caso di donazione. Nel caso di specie, pertanto, a seguito della donazione, legittimamente il diritto si era trasferito al figlio donatario che ha detratto per il 2014 la quota annuale detraibile. La successiva risoluzione della donazione ha fatto tornare il diritto alla detrazione in capo al padre (sempre per le quote residue) che poi vende l’immobile a terzi inserendo nel rogito l’opzione di mantenimento del diritto alla detrazione in capo al venditore. In tal modo, lo stesso padre continuerà a detrarsi annualmente la quota spettante, senza che il diritto si trasferisca in capo all’acquirente il fabbricato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©