L'OBBLIGO DI CODICE FISCALE PER I MINI-CONDOMÌNI
Effettivamente, il problema si pone, ma non ci sono nuovi pronunciamenti da parte dell’agenzia delle Entrate. Con riferimento agli interventi di ristrutturazione su parti comuni condominiali, l’Agenzia, con la circolare 11/E/2014, chiarisce che, nel caso di "condominio minimo", ossia un edificio composto da non più di otto proprietari (per il quale non è previsto l’obbligo di nominare un amministratore), questi ultimi, per fruire della detrazione Irpef per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), devono chiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti a nome del condominio stesso. A tal riguardo, viene specificato che i bonifici per il pagamento delle spese devono indicare sia il codice fiscale del condominio che quello del condomino che effettua il pagamento. In merito, viene chiarito che, per tale bonifico, può essere utilizzato, indifferentemente, sia il conto corrente personale del condomino che esegue il pagamento, sia un eventuale conto corrente appositamente istituito. Effettivamente, questa procedura per accedere ai benefici del 50% appare innovativa, e si ritiene debba valere per il futuro, cioè a partire dal 21 maggio 2014. Tuttavia, l’agenzia delle Entrate, nella circolare citata, non lo precisa. In attesa di ulteriori precisazioni in merito, comunque, si ritiene che l’obbligo di inserire nel bonifico il codice fiscale del minicondominio non valga per i pagamenti effettuati precedentemente rispetto alla data della circolare. In caso di comminatoria di decadenza per i precedenti interventi, sussistono tutti gli estremi per innestare un contenzioso con l’amministrazione finanziaria.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5