L'esperto rispondeFisco

IL TELERISCALDAMENTO SI INSTALLA CON IL 65%

La domanda

Vivo in un condominio, a Milano, che nel 2014 ha sostenuto spese per allacciarsi al teleriscaldamento (smantellamento della vecchia caldaia più lavori per far passare i tubi per il collegamento alla rete di teleriscaldamento).Vorrei sapere come vengono considerati tali costi dal punto di vista fiscale:- se come costi di ristrutturazione straordinaria, beneficiando di una detrazione fiscale del 50% (così come fatto dall'amministratore);- oppure come costi di riqualificazione energetica del condominio, con una detrazione al 65% (così come io pensavo fosse).

Anche l’istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare (teleriscaldamento) in un condominio rientra tra gli interventi per il risparmio energetico “agevolati” con la detrazione del 65% (articolo 1, comma 47, lettera a, legge 190/2014). È questa, in sintesi, la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011, che recepisce gli orientamenti dell’Enea in materia. Nel dettaglio, l’Enea afferma che i sistemi termodinamici a concentrazione solare, che utilizzano il sole per produrre energia termica, convertibile anche in energia elettrica, sono pienamente assimilabili agli impianti solari. Inoltre, per applicare il beneficio fiscale del 65% occorre distinguere i sistemi utilizzati per la sola produzione di acqua calda, per i quali spetta interamente il beneficio, da quelli per la produzione combinata di energia elettrica e termica, per i quali la detrazione è accordata solo con riferimento agli usi termici. Pertanto, se trattasi di lavori diretti alla realizzazione di un nuovo impianto di teleriscaldamento si applica interamente il 65% (sostituzione caldaia e relative tubazioni e allaccio alla rete di teleriscaldamento). Viceversa, se trattasi solo di lavori di allaccio alla rete di teleriscaldamento con adattamento dei tubi, siamo più nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria e come tale si rende applicabile la detrazione del 50% di cui all’articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, come ritiene l’amministratore condominiale.

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