IL BONUS IRPEF PER I BOX AL PREZZO DI SVENDITA
La detrazione Irpef del 50% (articolo 16 bis del Tuir 917/1986, articolo 1, comma 47 legge 190/2014, guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it) spetta anche all’acquirente di box pertinenziale ad un’abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall’impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96.000 euro, dal 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2015), così come risultanti da apposita attestazione da questa rilasciata. Nel caso di specie, i box vengono svenduti dall’impresa a un prezzo piu basso dei costi di realizzazione (6.000 euro a fronte di 12.000 di costi). In assenza di pronunciamenti ufficiali dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che il valore su cui commisurare la detrazione non possa mai essere superiore al prezzo di vendita. Pertanto, la detrazione del 50% si calcolerà sul prezzo di vendita di 6.000 euro. Le spese di realizzazione sono infatti solo una parte del prezzo di vendita (da questo si scomputano il valore dell’area, le spese generali e il profitto dell’impresa). Non essendoci profitto, anzi una perdita, si può assumere il prezzo di svendita come spese di realizzazione, tenuto anche conto delle consuete interpretazioni restrittive dell’amministrazione finanziaria.