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IL BONUS IRPEF PER I BOX AL PREZZO DI SVENDITA

La domanda

Un’impresa di costruzioni ha realizzato 300 box auto; ad oggi ne sono invenduti 100. Gli acquirenti dei box hanno beneficiato della detrazione ex articolo 16bis, Dpr 917/86. La detrazione compete alle spese di realizzazione del box e non sul prezzo di vendita. L’impresa aveva rilasciato la certificazione con il costo di costruzione, pari a 12.000 euro per ciascun box. Ora la società versa in gravi difficoltà economiche e intende proporre un accordo di ristrutturazione del debito, ex articolo 182 bis, ai creditori, con cui si prevede la vendita dei 100 box a prezzi inferiori (6.000 euro ciascuno). In bilancio, le rimanenze di merci sono state svalutate nella stessa misura, generando una perdita civile, ma non fiscale (la svalutazione è stata considerata indeducibile). Si chiede se l’agevolazione degli acquirenti dei box residui debba essere calcolata sul costo di costruzione di 12.000 euro, o sul prezzo di vendita di 6.000 euro. Si genera una situazione particolare: il beneficio fiscale sarebbe tanto elevato da “assorbire” l’intero prezzo sostenuto.

La detrazione Irpef del 50% (articolo 16 bis del Tuir 917/1986, articolo 1, comma 47 legge 190/2014, guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it) spetta anche all’acquirente di box pertinenziale ad un’abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall’impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96.000 euro, dal 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2015), così come risultanti da apposita attestazione da questa rilasciata. Nel caso di specie, i box vengono svenduti dall’impresa a un prezzo piu basso dei costi di realizzazione (6.000 euro a fronte di 12.000 di costi). In assenza di pronunciamenti ufficiali dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che il valore su cui commisurare la detrazione non possa mai essere superiore al prezzo di vendita. Pertanto, la detrazione del 50% si calcolerà sul prezzo di vendita di 6.000 euro. Le spese di realizzazione sono infatti solo una parte del prezzo di vendita (da questo si scomputano il valore dell’area, le spese generali e il profitto dell’impresa). Non essendoci profitto, anzi una perdita, si può assumere il prezzo di svendita come spese di realizzazione, tenuto anche conto delle consuete interpretazioni restrittive dell’amministrazione finanziaria.

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