IL 50% ANCHE SU BONIFICI DOPO LA FINE DEI LAVORI
La risposta è affermativa, a condizione che i lavori siano effettivamente stati eseguiti prima della comunicazione di fine lavori, e in relazione a un provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori per il quale non è stata comunicata la chiusura dei lavori. Diversamente, ai fini della detrazione del 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), i pagamenti, con bonifico bancario o postale, possono essere fatti anche dopo la chiusura, fermo restando il principio di cassa, che determina l’anno d'imposta nel quale iniziano a detrarsi le quote in cui è ripartito il beneficio fiscale. Nel caso di specie, pertanto anche i bonifici pagati a luglio e agosto 2014, cioè dopo la chiusura dei lavori, comunicata a giugno 2014, concorrono a determinare le spese cui si applica la detrazione.Venendo al secondo quesito, l’acquisto delle porte interne non fruisce del 50 per cento. Le porte interne, infatti, sono oggetto di arredo e come tali non fruiscono dei benefici fiscali. Tuttavia, nell’ipotesi di realizzazione di porte a scomparsa (di vetro o legno), complete in ogni loro elemento, quale intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, si rende applicabile la detrazione del 50 per cento. La porta, in tal caso, viene considerata un accessorio dell’intervento in muratura e, come tale, anche la spesa per il suo acquisto è detraibile.
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