I LAVORI «RILEVANTI» NEL CAMBIO VASCA-DOCCIA
La detrazione si applica solo se avviene anche la sostituzione delle tubazioni e quindi parzialmente si interviene sull’impianto sino al massetto. Il rifacimento del bagno (comprese le tubature e il massetto) è definibile come intervento di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b, Dpr 380/2001) e come tale fruisce della detrazione del 50% (articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e articolo 1, comma 139, legge 147/2013, articolo 1, comma 47, legge 190/2014, guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it). La semplice sostituzione dei sanitari (come la vasca con la doccia) e delle piastrelle, invece, è intervento di manutenzione ordinaria non agevolato ai fini della medesima detrazione (la manutenzione ordinaria è agevolata solo se effettuata sulle parti comuni). Nel caso di specie, la sostituzione della vasca con la doccia sembra comportare non il rifacimento parziale dell’impianto idraulico, ma la semplice sostituzione di un tratto dell’impianto idraulico per sostituire il rubinetto con la colonna doccia. Come tale l’intervento non è agevolato ai fini della detrazione del 50%. In caso di dubbio, la qualifica urbanistica dell’intervento è dato dal regolamento edilizio comunale che se lo definisce, come nel caso di specie, come di manutenzione ordinaria, non è agevolato.Quanto alla sostituzione dell’infisso, in genere questa è intervento di manutenzione straordinaria, specie se si cambia il materiale. Ma anche qui prevale la definizione del regolamento edilizio che, nel caso di specie, come manutenzione ordinaria impedisce l’applicazione dei benefici.
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