I BENEFICIARI DELLO SCONTO NON MUTANO NEL COMODATO
Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/86 (articolo 1, comma 47 legge 190/2014; guida al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it) prevede (lo stesso vale anche per la detrazione del 65% su immobili abitativi) che in caso di vendita, o anche donazione, dell'unità immobiliare, sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50% o 65%, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Pertanto, il proprietario, all’atto della donazione al familiare del fabbricato oggetto dell’intervento di risparmio energetico può optare, in sede di atto di donazione, per il mantenimento alla detrazione (50% o al 65%) sulle quote decennali residue. In caso di mancata opzione, in ogni caso, il diritto si trasferisce al donatario (il figlio, nel caso di specie). È anche possibile trasferire il diritto per una sola delle due detrazioni e optare per il mantenimento in capo al donante dell’altra detrazione (ad esempio, opzione per mantenere il diritto sul 65% e trasferimento del 50%). In caso di comodato, invece, il diritto non si trasferisce, ma rimane in capo agli aventi diritto originari che hanno sostenuto le spese.
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