CASA: LE FATTURE DEI LAVORI NON SONO COMPENSABILI
Come evidenziato anche nella guida al 50% pubblicata sul sito dell’agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it, per fruire della detrazione del 50% i pagamenti per i soggetti Irpef non esercenti attività commerciale (persone fisiche) devono essere eseguiti obbligatoriamente mediante bonifico bancario o postale pena l’inapplicabilità dei benefici fiscali (articolo 16 bis del Tuir 917/86, articolo 1, comma 47 legge 190/2014; Guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Solo le imprese e società di persone, quando effettuano interventi sugli immobili abitativi patrimonio (e non merce) possono pagare anche con strumenti diversi quale, ad esempio, la compensazione con crediti nei confronti dell’impresa che esegue lavori di ristrutturazione. Viceversa, nel caso di specie, si tratta di spese di ristrutturazione dell’abitazione di un professionista che devono essere pagate con bonifico bancario o postale e non mediante compensazione con i crediti che lo stesso professionista ha nei confronti dell’impresa che esegue i lavori.