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BONUS DIVISO PRO QUOTA ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO

La domanda

Il mio appartamento, facente parte di un condominio, è sovrastato solo da un altro appartamento, di diversa proprietà. Quest’ultima dispone di un balcone che copre, seppure in piccola parte, la mia abitazione.A causa di infiltrazioni d'acqua, il proprietario del balcone provvederà al rifacimento del pavimento dello stesso, compresa la nuova impermeabilizzazione.Poiché sono tenuto a sostenere in parte le relative spese (credo nella misura della metà, ex articolo 1125 del Codice civile), chiedo se ho diritto a fruire dell’agevolazione fiscale del 50 per cento. In caso affermativo, dovrò chiedere una specifica fattura a me intestata?

Nel caso descritto dal quesito, la detrazione del 50% per il lastrico solare - ai sensi dell’ articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e dell'articolo 1, comma 47, della legge 190/2014, finanziaria 2015 - compete pro quota sia al titolare dell’appartamento sottostante che al proprietario della terrazza, ma solo per la quota di lavori di loro competenza (secondo l'articolo 1126 del Codice civile, che prevede per tali spese la suddivisione per un terzo al proprietario che ha l’uso esclusivo della terrazza e per due terzi ai condomini sottostanti, vale a dire, nel caso in questione, il solo lettore). In sostanza, l’intervento di impermeabilizzazione della terrazza a uso esclusivo (di per sé di manutenzione straordinaria) è detraibile come condominiale, anche se le spese sono sostenute solo da due dei proprietari. Ai fini del 50 per cento, quando si tratta di lavori anche parzialmente a carico di un altro condomino (perché le spese, ad esempio, sono pagate parzialmente da proprietario dell’appartamento sottostante), in ogni caso l’importo detraibile dal singolo proprietario non può mai superare la quota di competenza sulla base della tabella millesimale, anche se lo stesso paga una quota superiore (circolari 57/E e 121/E del 1998). L’importo detraibile è pertanto commisurato come se fossero lavori su parti comuni, in proporzione alla proprietà di ciascuno dei due proprietari. In presenza di amministratore, le spese devono essere pagate con bonifico del condominio. In assenza di amministratore, è possibile procedere con l’emissione di una unica fattura intestata a tutti e due i comproprietari (e la ripartizione si desume sulla base della quota di proprietà), oppure con l’emissione di una fattura per ciascuno dei due soggetti che sostengono le spese. Questo secondo metodo è preferibile, perché consente di individuare correttamente, e senza possibilità di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria, la ripartizione della spese tra i comproprietari, a meno che la fattura unica (e il bonifico unico) non indichino espressamente la quota di spese a ciascuno riferibile. Nel bonifico dev'essere indicato anche il codice fiscale del condominio.

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