Detrazione per locazione alloggi sociali
Da L'Esperto Risponde
La risposta è negativa. La detrazione introdotta per il triennio 2014-2016 dall'articolo 7 Dl 47/2014 spetta esclusivamente al soggetto titolare di contratto di locazione dell' alloggio sociale, se ed in quanto adibito a propria abitazione principale. Il beneficio non può essere distolto a favore di altro soggetto, a nulla rilevando che questi dimori nello stesso immobile ed abbia fiscalmente a carico il titolare del contratto di locazione. A conferma di quanto precede si rileva che la citata disposizione fa richiamo alla normativa del Tuir con esclusivo riferimento alla disposizione (comma 1-sexies articolo 16 Tuir) che disciplina la detrazione per la parte che eccede l'imposta lorda annua del contribuente.